Ci sono altre anagrafi!!

Ci sono altre “anagrafi” che circolano. Perché quella di Autogoverno sarebbe l’unica “legale”?

Per prima cosa occorre distinguere tra  anagrafe di un partito (o di un  movimento) e una anagrafe “nazionale”.

Useremo la parola “partito” per indicare tutti i partiti, movimenti,  associazioni, sindacati e club che sono registrati come tali presso un’autorità statale.

Ad un partito (quindi alla sua “anagrafe”) si può iscrive chiunque, anche se non si è nati nel territorio dello Stato, ma si deve già avere una cittadinanza.
L’iscrizione ad un partito non riconosce alla persona nuovi diritti come il diritto di residenza o di passaporto, solo il diritto di partecipare alla vita associativa del partito, e normalmente temporaneamente. Infatti dall’anagrafe di un partito si viene cancellati se non si paga la quota di iscrizione ( in genere annuale).
Dall’anagrafe di un partito si può anche venire cancellati  richiedendolo o quando si viene espulsi in base allo statuto.
Quando un partito  effettua una espulsione non delega ad una autorità esterna ed indipendente la valutazione della legalità della cancellazione dall’anagrafe, in pratica fa legge lo statuto.

Una anagrafe “nazionale” (cioè di un popolo)  definisce invece chi è cittadino e chi no, conferisce una “cittadinanza”.
Iscriversi ad una anagrafe nazionale di fatto è acquisire la cittadinanza, e questo può avvenire anche quando non se ne ha già un’altra (per esempio per i nuovi nati). Con la nuova cittadinanza non si perdono quelle già possedute, ma  di fatto si fanno scattare tutti quei meccanismi legali che tutelano i diritti e l’identità nazionale della persona, come le leggi internazionali li definiscono e come l’Autorità li dettaglia.

Acquisire una cittadinanza in pratica corrisponde ad acquisire nuovi diritti, come la residenza, il diritto di voto e di candidatura nelle istituzioni, il diritto di passaporto, il diritto di parlare  in nome del popolo cui si appartiene ( quando  la legge nazionale conferisce questo titolo, in genere dopo una elezione o perché “ambasciatori”).
Non si può perdere la cittadinanza, ossia non si può essere cancellati dall’anagrafe nazionale, tranne nel caso che  l’interessato ne faccia richiesta e a patto che il richiedente abbia anche un’altra cittadinanza, perché è  internazionalmente vietato rendere le  persone “apolidi”.
La legge sulla cittadinanza  definisce i casi per cui si ha diritto ad essa, e chiunque abbia il diritto ad una cittadinanza non può esserne privato retroattivamente.
La legge sulla cittadinanza  non può rifiutare il diritto di cittadinanza in base al colore della pelle, al genere, alle preferenze sessuali, alla nascita familiare (come avere o non avere un padre noto o) , o in base alla religione, ecc, ma può richiedere che il cittadino sia nato sul territorio (o riconoscere la cittadinanza per questo fatto)  , o che abbia la residenza da un certo tempo, o che parli una certa lingua per i nuovi cittadini.
L’anagrafe nazionale di un popolo può imporre che la cittadinanza si acquisisca solo dopo che vi sia una residenza da tempo nel territorio, puo’ riconoscere il diritto di cittadinanza anche per discendenza, può richiedere ai nuovi cittadini  che si conosca una certa lingua.

L’Anagrafe nazionale deve essere definita da una autorità legittima, che è legittima solo quando è compatibile con il diritto internazionale vigente al momento della costituzione.  L’Autorità  è valida solo quando rispetti i diritti umani, l’indipendenza della magistratura, e quando essa stessa si conformi alle leggi che emana.

Una autorità può essere autodeterminata da un popolo riconosciuto legalmente (oppure quando l’autorità rappresenta uno stato occupato di un certo ex-stato) , ma di sicuro non corre mai alle elezioni come un partito.

Un partito non è mai una autorità nazionale di anagrafe perché non nasce da cittadini originari, non antepone i diritti dei cittadini originari a quelli immigrati, non si conforma al diritto internazionale ma a quello dello Stato.

Mentre un partito non può rifiutare l’iscrizione ad un immigrato, una anagrafe nazionale ne ha il diritto.
Ad una anagrafe nazionale  non si può essere forzatamente iscritti (tranne che per i nuovi nati), mentre  l’iscrizione ad un partito spesso si puo’ perfino “regalare” all’insaputa dell’interessato.

In ogni caso l’anagrafe di un popolo non può essere limitata agli appartenenti ad un partito perché costituisce una discriminazione in base alle preferenze politiche.

Per finire, mentre l’anagrafe di un partito deve essere consegnata, se richiesta, allo Stato che la richiede, l’Anagrafe di un popolo non e’  conosciuta  che dall’Autorità che la governa.

La nascita di una anagrafe è un atto di autodeterminazione internazionale,  se non è attentamente studiato, di fatto mette in discussione la sovranità dello stato dove essa viene costituita, e per questo deve seguire la legge internazionale che regola l’autodeterminazione , altrimenti si  rischia la condanna penale da parte dello Stato.

Se l’anagrafe di popolo è incompatibile con il diritto internazionale, non solo non è valida  sul piano legale per lo scopo dichiarato di sovranità, ma può anche costituire un atto illegale eversivo verso lo Stato che ospita il  partito che proclama la fondazione di una anagrafe senza diritto internazionale.

L’Anagrafe del Popolo Veneto è l’unica anagrafe che rispetta tutti requisiti  internazionali richiesti e molti altri.

E’ nata nel 1999 sulla base del diritto di Autogoverno e Autodeterminazione del popolo veneto, ma dal 2006 è  l’Anagrafe dello Stato delle Venetie e del territorio Lombardo-Veneto.

Nel 2000 la magistratura italiana ha riconosciuto che pur costituendo la fondazione di una autorità internazionale essa non costituisce reato perché fondata sulle leggi internazionali vigenti che lo stato italiano ha riconosciuto (l’ipotesi di reato era “attentato alla costituzione”, reato che prevede l’ergastolo).

L’Anagrafe del Popolo Veneto, insieme alle Istituzioni di governo, giustizia e l’Assemblea costituiscono l’Autogoverno del Popolo Veneto – Stato delle Venetie, il cui territorio è il Lombardo-Veneto invaso nel 1866 dallo stato Italiano. Le province di Mantova e della Lombardia Storica (insomma la “lombardia” senza  le province venete di Bergamo, Brescia e Crema) hanno autogoverno proprio.

Per diventare cittadino del Lombardo-veneto occorre avere i requisiti di cittadinanza stabiliti dalle leggi che solo l’Assemblea dei Membri  può cambiare.
L’Assemblea non viene votata dai “residenti” ma dai cittadini iscritti in anagrafe, secondo le sue regole, e questo non costituisce un atto discriminatorio come non è discriminazione il fatto che un francese non possa votare per il parlamento inglese.

La cittadinanza lombardo-veneta è l’unica che da  il diritto di votare, essere eletti e rappresentare il popolo veneto e le sue istituzioni, per il fine di tornare sovrani.

La sovranità comprende anche il diritto di non esercitare la sovranità stessa, ma chi esercita la sovranità non può essere negato nei suoi diritti.

Le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto – Stato delle Venetie, in quanto nate nel 1999, hanno maturato da allora un credito verso lo Stato Italiano di circa 100 miliardi di Euro all’anno, che dovranno essere risarciti.

Tutte le “anagrafi” nate dopo sono illegali perché incompatibili con l’anagrafe prima e con il diritto internazionale, ed in ogni caso non danno il diritto legale al cittadino ad esigere la restituzione delle somme illegalmente estorte fin dal 1999 ai veneti e dal 2006 dal Lombardo-Veneto.