L’Assemblea nomina un nuovo presidente supplente del tribunale

15 ottobre 2011

L’Assemblea del Popolo Veneto ( parlamento dello Stato delle Venetie e del Lombardo Veneto), ha nominato Luca Lera a presidente supplente del Tribunale del Popolo Veneto.

La nomina, immediatamente operativa, è stata fatta in conformità allo statuto del Tribunale

Il Governo del Popolo Veneto si unisce all’Assemblea nell’accogliere Lera quale garante dell’ordinamento, dei diritti umani della sovranità delle Venetie.

Sono pubblici il testo ed il verbale della Legge 13 ottobre 2011- nomina presidente supplente del tribunale

Dichiarazione di nazionalità veneta al censimento 2011

10 settembre 2011

A partire da ottobre 2011 la Repubblica Italiana effettuerà il censimento decennale, i cittadini riceveranno il modulo, da compilare. Anche in questa occasione   purtroppo  nel questionario non si è provveduto a riportare l’esistenza della nazione veneta, anzi si inducono le varie nazioni (come i veneti e i sardi) a dichiararsi  di nazionalità italiana in violazione del diritto internazionale.

E’ di fondamentale importanza che i veneti dichiarino la propria nazionalità veneta e cittadinanza veneta scrivendolo nella apposita casella come prima nazionalità.

Tuttavia  occorre prima essere registrati alla Anagrafe del Popolo Veneto, l’ anagrafe nazionale veneta unica conforme ai requisiti legali internazionali e basata sul percorso legale e pacifico del popolo veneto all’autogoverno.

I requisiti legali e la modulistica per ottenere la cittadinanza veneta sono riportati nell’apposito portale www.statoveneto.net/anagrafe o nel sito del Tribunale del Popolo Veneto. Occorre diffidare da altri moduli o da coloro che raccolgono i dati personali in violazione alla legge sulla cittadinanza del popolo veneto, a meno che non siano comunicati a pubblici ufficiali delle Istituzioni di autogoverno.

Se si posseggono i requisiti legali di cittadinanza, si può regolarizzare la domanda anche dopo il censimento.

Decreto 20 luglio 2011: Albo pretorio e notificazioni, frequenza radio, danni erariali, sanzioni,giurisprudenza

23 agosto 2011

Il Governo, nell’esercizio delle funzioni istituzionali e di Governo di Autodeterminazione dell’ordinamento giuridico del Popolo Veneto:
viste le norme fiscali delle Istituzioni del Popolo Veneto;
vista la necessità di chiarimento ed integrazione delle norme vigenti fiscali e penali;
vista la necessità di certezza della pena e degli obblighi civili;

Il Governo decreta

1. Albo pretorio e notificazioni
a) Nel sito www.statoveneto.net viene istituito l’Albo pretorio delle Venetie e del Lombardo-Veneto dove vengono pubblicati gli atti notarili, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti, i proclami e gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale o che devono comunque essere portati a conoscenza del pubblico per una disposizione di legge o regolamento di ente di autogoverno o per necessità del cittadino
b) Le autorità territoriali e cittadini comunque organizzati possono esporre nell’Albo Pretorio tutti gli atti destinati a singoli cittadini e alle collettività costituite quando i destinatari risultino irreperibili al momento della notifica o quando non si possa comprovare la loro presa di conoscenza o se non si abbia altro modo di pubblicazione efficace.
c) Al di fuori dei casi previsti, il diritto di pubblicazione è garantito secondo il regolamento approvato dal titolare dell’ente territoriale di riferimento, in sua assenza dal facente funzioni o dal supplente o se dovuto per pronuncia del giudice.
d) Ciascun cittadino od ente ha il dovere di verificare giornalmente le notifiche nell’albo pretorio e la pubblicazione delle leggi nel sito ufficiale www.statoveneto.net ma può attivare un servizio di notifica giornaliero automatico per le variazioni e attribuirne la responsabilità per il ritardo entro i 7 giorni.
2. Frequenze radio
a) nel territorio delle Venetie e del Lombardo-Veneto vengono nazionalizzate e sottoposte a monopolio dell’Autogoverno tutte le frequenze radio
b) se non autorizzata da concessione governativa del governo del popolo veneto, e’ vietata la trasmissione di qualunque segnale radio in qualunque forma e potenza e qualunque forma di comunicazione radio, anche su onde a spirale o comunque condizionate, anche se non arrecano alcun disturbo.
c) La concessione governativa è rilasciata a tariffa stabilita dal governo o secondo giurisprudenza in base al valore economico determinata in base al tempo della richiesta, e alle esigenze di servizio pubblico.
d) Sono libere le frequenze usate per le trasmissioni Wi-Fi all’interno del fondo aziendale o casalingo
e) se non esplicitamente affermato nella concessione, è vietato l’uso di tecniche di crittografazione o di criptazione del contenuto nelle trasmissioni compresa l’uso di stenografia multicanale ed ottica.
f) l’uso illegittimo di frequenze radio determina un diritto di risarcimento pari all’illecito arricchimento aumentato del 15% annuo di interessi e si trasmette a chiunque ne abbia beneficiato fino a recupero del dovuto
3. danni erariali
a) La persona giuridica o ente privato di qualunque tipologia, anche se giurisdizione non veneta, che nel territorio di Autogoverno del Popolo Veneto agisca in sfregio alle leggi di autogoverno, risponde del danno causato senza termini di prescrizione.
b) Se non diversamente determinato, il danno causato si determina in base al lucro ottenuto o vantaggio economico anche indiretto addizionato di tutte le spese sostenute per la stima stessa del danno e per le operazioni di valutazione amministrativa, il tutto ricalcolato con l’inflazione effettiva Eurostat per la regione e con un interesse di mora del 10% annuo.
c) I costi della pratica burocratica, per il recupero effettivo delle somme spettanti, e per ogni altra incombenza a carico dell’amministrazione pubblica a seguito di intoppi e ritardi, vengono addebitati annualmente e diventano parte integrante del debito a partire dal secondo anno. Viene istituito un tariffario centralizzato dei costi secondo giurisprudenza.
d) Il dovere di riparazione del danno spetta al responsabile legale e solidalmente ai soci o ai correi, anche qualora si tratti di ente associativo od esponenziale, e si trasmette fino a copertura del danno a chiunque abbia ottenuto un vantaggio economico, può comportare il sequestro dei beni assunti o acquisiti per incauto acquisto. Il dovere di risarcimento del danno si trasmette agli eredi fino a completa copertura e secondo giurisprudenza.
e) le amministrazioni di altri stati, gli enti di altra giurisdizione, gli enti internazionali governativi e non governativi, le unioni e federazioni di stati o comunque associati, e qualunque altra forma giuridica dotata di personalità internazionale rispondono solidalmente del danno anche quando agiscono al di fuori del territorio di Autogoverno se con la loro azione o carenza di azione agevolano le persone e gli enti nel cagionamento di un danno o nel compimento di reati
f) nel territorio di autogoverno sono esenti dal risarcimento del danno le ambasciate e gli ambasciatori esclusivamente per quanto strettamente necessario all’esercizio delle proprie funzioni e quando effettuate nel mutuo riconoscimento istituzionale.
4. Sanzioni aggiuntive per l’evasione fiscale
a) Il mancato pagamento delle tasse alle amministrazioni di autogoverno comporta sull’ammontare dell’evaso addizionato dei costi di accertamento la sanzione del 15% ricalcolata annualmente comprensivo della sanzione precedente.
b) chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio economico, sociale o politico, disconosce le Istituzioni di Autogoverno, viene condannato al risarcimento dei vantaggi economici ottenuti con la sanzione del 15% ricalcolata annualmente .
c) quando l’illecito guadagno superi i 100.000 euro vi è la condanna al carcere con pena proporzionale secondo giurisprudenza, e il condannato viene interdetto a vita dalla eleggibilità e dalle funzioni nell’amministrazione di Autogoverno.
d) Il dovere di restituzione dei vantaggi illegalmente ottenuti non si prescrive, si trasmette agli eredi, ai congiunti e a coloro che hanno beneficiato indirettamente.
5. Giurisprudenza
a) Se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso.
b) L’occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell’area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia, ove risulti che l’opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell’obiettivo inizialmente delineato, la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, deve essere accolta entro 60 giorni se non per sospensione deliberata della P.A. che ne attesti l’immediato interesse.

Approvato dai ministri Lunardon, Lando e dal Presidente Palmerini

Entrata in vigore il 24 agosto 2011

Convocasion Asenblea pa’l 23 de marso 2011

21 marzo 2011

El presidentde de l’Asenblea del Popolo Veneto – Stato delle Venetie, Andrea Lunardon,
gà Convocà l’Asenblea par mercore 23 de marso 2011 ale ore 21.00 inte ła sede de Ruban PD – via rossi, 73.

Ordine del Giorno (continuasion de l’Asenblea del 16 de marso pasa’)

- apeło e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadenza asenteisti secondo lege
- carta de identità veneta / documento magnetico de riconosimento
- riforma costitusionałe secondo i prinçipi veneti
- presidensa del tribunałe
- varie e eventuałi

Ogni punto seguirà ła secuensa

- prexentasion del punto, intervento e discusion da parte dei menbri richiedenti
- prexentasion e coresion de’l provedimento da votare
- delibera finałe

RICORDANDOGHE A TUTI I MENBRI CHE ŁA PARTECIPASION AI LAVORI DE L’ASENBLEA XE EL DOVERE FONDAMENTAŁE DEL RUOLO DE CUI GAVI’ ACETA’ L’INVESTITURA, VE PREGHEMO DE ESARE PREXENTI E PUNTUAŁI

Andrea Lunardon (Presidente de l’Asenblea)
Par ulteriori informasion o comunicasion:
email: cao.asenblea(AT)statoveneto.net – metare @ al posto de (AT)
Mob : 349 71 21 656

Assemblea del Popolo Veneto: nuovo presidente e norme di regolamento

24 dicembre 2010

Il  23 dicembre 2010 si è riunita per Autoconvocazione  l’Assemblea del Popolo Veneto, come da regolamento richiesta da almeno un decimo dei membri già eletti.

Continua a leggere »

Ecco le bugie degli uomini LIFE che danneggiano sé stessi e il popolo veneto

21 dicembre 2010

A metà del 2006 ho dimostrato che la giurisdizione italiana sul Lombardo-Veneto non esiste, e ho cominciato a scrivere queste cose nel mio Blog www.palmerini.net dal gennaio 2007 . Avevo dimostrato per la prima volta la nullità giuridica del plebiscito del 1866 per il Lombardo-Veneto, “nullo indipendentemente dal risultato e dallo svolgimento, perché chi organizzò il plebiscito non era legittimato a rappresentare il popolo veneto. Continua a leggere »

Concluse le elezioni dei Magistrati

24 novembre 2010

Le elezioni della magistratura si sono concluse in data 28 luglio 2010 con l’elezione di 3 magistrati.

La partecipazione alle attività politiche delle Istituzioni è aperta attraverso l’Elezione in seno allAssemblea del Popolo Veneto (Parlamento Nazionale) , secondo le modalità di legge http://www.statoveneto.net/assemblea/?p=21

Aperte le votazioni per nuovi magistrati del popolo veneto

21 giugno 2010

Con decreto del Presidente del Tribunale del 19 giugno 2010, ratificato dal Governo del Popolo Veneto sono aperte le votazioni per nuovi magistrati del popolo veneto. Per notizie sul magistrato veneto si veda qui.

Il voto è riservato ai cittadini veneti o alle persone che abbiano i requisiti per ottenere la cittadinanza.

Per questo tipo di carica di alta moralità, non sono richieste autocandidature, dovrebbe essere la carica, attraverso i cittadini elettori, che trova la persona adatta.

Tuttavia, per i cittadini che non sanno chi votare, ecco dei magistrati eletti e confermati nel 2010 (già cittadini veneti).

Francesca Carrarini, nata a Zevio (VR)
Loris Palmerini, nato a Padova
Sandrino Speri, nato a Verona

Per votare cliccare sul collecamento “VOGLIO VOTARE”, apparirà la pagina di voto, al termine del voto si verrà riportati su questo sito

VOGLIO VOTARE

Nessun rappresentante dell’Autogoverno del Popolo Veneto è rinviato a giudizio: diffida ad associare le Istituzioni alla “Połisia Veneta”

18 maggio 2010

Dal TG3 Veneto delle ore 14 di oggi 18 maggio 5 persone della “poeisia veneta” sono state rinviate a giudizio per organizzazione di un “corpo paramilitare”.

Questa organizzazione non ha nulla a che vedere con le istituzioni dI Autogoverno del Popolo Veneto, nè è una sua cellula.

I fatti per cui la PoBizia Veneta è stata rinviata oggi a giudizio non hanno nulla a che vedere con l’Autogoverno del Popolo Veneto,  attualmente rappresentato da me, Loris Palmerini, che nel 1999 le ho anche fondate, né la Polisia Veneta ha che fare con rappresentanti istituzionali di Autogoverno, né la sua nascita è stata mai approvata dalla Assemblea nazionale del Popolo Veneto o conforme agli statuti.

La stampa e le Istituzioni italiane e ogni individuo sono diffidate dall’associare in qualunque modo le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto, lo Stato delle Venetie alla “Połisia Veneta” organizzata da Quaglia, Bortotto e altri.

Anche lo scrivente Loris Palmerini non è nemmeno indagato proprio perché non ha avuto alcun ruolo nella vicenda, ed anzi non è mai nemmeno stato sentito.

Per questo ogni associazione dei materiali e degli studi da me prodotti a quel gruppo di persone verrà perseguito in ogni modo in quanto nessuna giustificazione è mai stata data loro da parte mia, né in miei scritti, e sono materiali protetti dal diritto d’autore.

La cellula della “Polisia Veneta” è stata invece creata nel giugno del 2009 da subito in violazione delle procedure legali di Autogoverno da persone che al tempo effettivamente appartenevano all’Autogoverno del Popolo Veneto, ossia l’allora capo del Governo Quaglia e dal suo “ministro” dell’interno Bortotto, ma in totale violazione delle regole statutarie e dalla prassi consolidata. Anche lo stesso ministro Bortotto e gli altri non furono mai approvati dall’Assemblea alla quale essi per altro sistematicamente mentirono sugli scopi e le attività.

La Polisia Veneta fu creata nel giugno 2009 al di fuori delle procedure imposta dagli statuti e per questo fu da me, allora presidente del Tribunale, dichiarata sciolta già dopo 10 giorni. Anche l’Assemblea nazionale veneta espresse la contrarietà anche alla sola ipotesi di uso di armi.

Pur non avendo mai saputo nulla di armi, a causa di diverse violazioni degli statuti riscontrate nel comportamento di Quaglia, Bortotto, Zanatta Franzago, Franceschi, Berton e altri, il 29 di Agosto del 2009 l’Assemblea li ha dichiarati decaduti ed interdetti a vita dai ruoli istituzionali. Ma nulla della decisione dell’Assemblea aveva a che vedere con la questione armi e concernevano invece sistematiche violazioni degli Statuti dell’Autogoverno.

A dimostrazione del disprezzo delle Istituzioni, gli stessi personaggi hanno in seguito tentato l’ usurpazione dei ruoli delle Istituzioni di Autogoverno, confondendo la Questura e la Stampa e ammantandosi della rappresentanza legale.

Stando alla stampa del novembre 2009 e alle denunce della Questura di Treviso, essi hanno operato nei successivi mesi in modo da armarsi, ma essi erano completamente avulsi dalle Istituzioni di Autogoverno che sono state del tutto estranei a questi fatti e risultano invece gravemente danneggiate dalla loro azione.

I fatti per cui la cellula della PoBizia Veneta è stata rinviata oggi a giudizio non hanno nulla a che vedere con l’Autogoverno del Popolo Veneto, né con suoi rappresentanti istituzionali, né la sua nascita è stata mai approvata dalla Assemblea nazionale del Popolo Veneto o conforme agli statuti.

L’Autogoverno del Popolo Veneto è oggi rappresentato da me, Loris Palmerini, nominato dall’Assemblea il 5 settembre 2009, che per altro l’ho legalmente costituita, sulla base di miei studi del 1998. Ho infatti allora dimostrato che l’Autogoverno del Popolo Veneto lo deve esercitare il popolo stesso, e non la regione veneto come la stessa ha affermato nel 1998, e la mia impostazione è stata confermato dalla sentenza n.365/2007 della Corte Costituzionale.

Il “popolo veneto” infatti è riconosciuto dall’art.2 legge costituzionale n.340/1971. Nel 1999, avvalendosi della legge n.881/1977, il popolo veneto ha iniziato il suo autogoverno legale, costituendo un soggetto di diritto sia per quanto riguarda il diritto di autogoverno interno, che lo Stato Italiano riconosce nella legge ma nega nei fatti, sia per quanto concerne la rivendicazione legale dei diritti di sovranità del popolo veneto in sede internazionale.

Ma nel 2006 ho dimostrano anche la nullità giuridica del plebiscito del 1866 per l’annessione del Lombardo-Veneto in quanto non votò tutta la “Lombardia” in violazione del diritto internazionale. Questo rende quel plebiscito invalido e nullo quale titolo giuridico dello Stato Italiano per rivendicare legalmente la rappresentanza delle Venetie: non le rappresenta e non ha titolo.

Nel 2007 ho dimostrato la nullità del referendum monarchia-repubblica del 1946 in quanto non votarono i cittadini italiani di Istria, Dalmatia, isole adriatiche e ioniche, ma pure Bolzano, Udine, e vari altri territori, in violazione del decreto del Re e facendo venire a mancare il quorum per la vittoria di chicchessia.

Questi studi hanno portato nel 2008 al riconoscimento da parte del Tribunale di Venezia che lo Stato Italiano è in “difetto assoluto di giurisdizione” nel territorio lombardo-veneto, ed in pratica il territorio è in una condizione come quella di Livigno e Campione.

L’Autogoverno del Popolo Veneto insomma è una organizzazione istituzionale atta a rappresentare legalmente i diritti del Popolo Veneto (art.2L.n.340/1971) sia quale autonomia speciale (come autogoverno previsto dalla L.n.439/1986) e minoranza nazionale (in base alla legge n.302/1997) sia quale rappresentanza internazionale di un popolo sovrano (L.n.881/1977) in attesa di vedere ripristinato il diritto ad un plebiscito autogovernato negato nel 1866.

Lo Stato Italiano rifiuta di riconoscere perfino i diritti di “minoranza nazionale” previsti dalla L.n.302/1997, dimostrando una pratica razzista e di assimilazione vietata dal diritto internazionale ed interno.

Purtroppo in questo contesto l’associazione dell’Autogoverno del Popolo Veneto alla Polisia Veneta è utile allo Stato per spaventare i veneti e tenerli lontano dalla presa di coscienza dei propri diritti, creando un caos informativo e un terrore come quello motivato con l’azione, diffamando le Istituzioni, probabilmente anche infiltrandola nel 2009 nell’Autogoverno stesso.

Loris Palmerini
presidente del Governo del Popolo Veneto

Autogoverno Popolo Veneto /Stato delle Venetie

Caltarossa rassegna dimissioni da Presidente

21 aprile 2010

In data 20 aprile 2010 Thomas Caltarossa ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell’Assemblea e da membro della stessa con effetto immediato. Non sono state dati motivi perché strettamente personali. Il presidente del Tribunale convochera i più votati per l’assunzione della Carica.