Decreto 01 Agosto 2000 nr.1 del Governo dei Veneti
Norme Fiscali e pa le elesion
Borgoricco il 01/08/2000
Il Governo del Popolo Veneto:
– considerando che ai sensi dell’articolo 2 della legge Costituzionale n.340 del 1971 il popolo veneto è riconosciuto e ha diritto di autogoverno ove esso è presente;
– considerando che l'”autogoverno del popolo veneto” è stato dichiarato in Borgoricco di Padova il 27 luglio 1999 ai sensi dell’art.2 della L.n.340/1971 ed esso comprende anche il “Governo del Popolo Veneto”
autodeterminato ai sensi dei patti internazionali recepiti dalla L.n.881 del 1977;
-considerando che per la detta legge italiana n.881/1977 e per l’art.2 dello Statuto dell’ONU il Governo del Popolo Veneto ha sovranità politica, amministrativa e legislativa sul territorio dell’Italia della ex Veneta
Repubblica Serenissima e su tale territorio tali potestà sono del popolo veneto anche dove è solo una minoranza, che le ha delegate e con elezioni democratiche al Governo del Popolo Veneto;
– considerando che il Governo del Popolo Veneto è l’autorità costituente dello Stato Veneto ai sensi delle leggi n.881/1977 e dell’eguale diritto di autodeterminazione del popolo veneto che lo Stato Italiano deve sempre rispettare in conformità e secondo gli scopi dello Statuto delle Nazioni Unite, promuovendo con il massimo di risorse tale diritto;
– riconosciuta nella legge e nella storia la piena competenza territoriale e nazionale delle istituzioni di autogoverno veneto nelle province di Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Monfalcone, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza ed in tutti i territori appartenenti alla Veneta Repubblica Serenissima al momento della Sua caduta nel 1797;
Il Governo del Popolo Veneto/Autogoverno dei Veneti
DECRETA
1. E’ soggetto a questo decreto il territorio nazionale dei veneti composto dalle città di Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Monfalcone, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza ed i loro circondari provinciali.
2.Alle amministrazioni comunali del territorio nazionale veneto è fatto obbligo di riscossione dell’imposta I.S. del 20% che i cittadini e le imprese devono versare entro il mese successivo all’incasso effettivamente
realizzato in pagamento di servizi o scambi commerciali (ex i.v.a.)
3.I versamenti vanno depositati sul conto corrente postale intestato al comune.
4.E’ delegata la riscossione dell’imposta sul redditto aziendale o personale pari al 2% (ex-irpeg ed ex-irpef) pagata sulla competenza dell’anno solare precedente l’11 novembre di ogni anno.
5.Spetta al Sindaco il controllo delle regolarità contabile, attraverso ispezioni contabili alle ditte, ai cittadini, agli amministratori delegati o comunque nominati, residenti nel territorio comunale.
6.Le eventuali irregolarità riscontrate devono essere denunciate dal sindaco al Tribunale del Popolo Veneto a cui compete istruire il processo ed emettere le sentenze opportune secondo i casi giurisprudenziali.
7.Il sindaco o l’amministratore da lui nominato può utilizzare per tutti gli scopi sociali, amministrativi, istituzionali e per le opere pubbliche di loro competenza la somma pari al 70% delle imposte riscosse, secondo le indicazioni delle assemblee comunali tenuto conto del risultato di voto dei cittadini con referendum per opere di particolare rilevanza o costo.
8.il 30% rimanente della raccolta delle tasse va versato al ministero delle finanze del Governo del Popolo Veneto entro il mese successivo alla raccolta, anche dopo la proclamazione allo Stato Veneto nella repubblica
Italiana;
9.Non sono ammesse nessuna altra imposta al di fuori di quelle in delega alle amministrazioni comunali, ma resta il potere di regolamentare equamente l’uso di beni e spazi comunali.
10.i comuni possono esigere solo i pagamenti per servizi usufruiti da cittadini utilizzatori, e sono soggetti all’imposta I.S..
11.i cittadini veneti con redditto inferiore a lire 10.000.000 nei 12 mesi precedenti ricevono rimborso per i servizi ottenuti.
12.non è ammessa alcuna spesa da parte delle amministrazioni senza la liquidità di cassa già disponibile.
13.Copia del presente decreto ed il suo omologo in lingua veneta deve essere esposto in ogni ufficio comunale, pubblicato su almeno un giornale locale, il sindaco deve darne notizia in una televisione locale anche a pagamento.
Tale decreto ad applicazione immediata va osservato da parte di tutte le amministrazioni del territorio di competenza dell’autogoverno veneto della ex Veneta Repubblica Serenissima al momento della sua caduta del 1797, ad applicazione immediata. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni di cui alla fattispecie dell’articolo 1 “Lista dei Crimini” come da artt.241 e 273 C.P. italiano.
Per il Governo
Il Presidente del Governo del Popolo Veneto
Franceschi Luciano