Elezioni “de zonta” all’Assemblea nazionale del Popolo Veneto

This post was written by admin on Agosto 12, 2009
Posted Under: Decreti

Decreto in formato PDF

Il presidente del Tribunale, nell’esercizio delle funzioni istituzionali di garante della sovranità dell’ordinamento giuridico, dei diritti umani e dei diritti di cittadinanza quali conferiti dal Popolo Veneto:

  • visto il proprio decreto 8 dicembre 2008 nr.1;

  • vista la dichiarazione di sovranità dello Stato delle Venetie del 15 marzo 2009;

  • vista la legge dell’Assemblea del 27 giugno 2009 che riapre le elezioni per via telematica di nuovi membri in zonta all’Assemblea;

In virtù dei poteri conferiti dalla legge e dal popolo veneto

Il Presidente decreta le elezioni integrative
dell’Assemblea delle Venetie

le elezioni “de zonta” servono a garantire che i cittadini ostacolati al voto dalla occupazione possano esprimere ugualmente il loro voto, dando la possibilità di votare anche nuovi membri “in zonta” alla Assemblea dello Stato delle Venezie ;

Come si vota

  1. a partire dal giorno 13 agosto 2009 ogni cittadino regolarmente iscritto alla anagrafe del popolo veneto può votare per l’Assemblea del popolo veneto purché non abbia già votato dopo il 1 gennaio 2009;

  2. i cittadini di nazionalità lombarda e mantovana possono votare previa richiesta di iscrizione ad apposite liste tenute presso il Tribunale delle Venetie;

  3. gli aventi diritto non ancora cittadini dello Stato possono richiedere la cittadinanza anche contestualmente alla espressione del voto;

  4. il voto si esprime esclusivamente attraverso modalità telematiche, vale a dire attraverso l’apposito sito web, o via email, o via fax o via telefono;

  5. il voto via web si esprime collegandosi al sito http://www.statoveneto.net/elezioni . Dopo la registrazione occorre attendere la ricezione delle credenziali di accesso con le quali in seguito collegarsi e votare;

  6. per votare via email e fax il cittadino scarica l’apposito modulo per il voto dal sito http://www.statoveneto.net/tribunale/moduli/ , lo compila, e lo spedisce accompagnato da copia del documento di identità o patente all’indirizzo emai— tribunale(AT)statoveneto.net (mettere @ al posto di (AT) ) , o al numero fax 0497964835

  7. per votare per telefono il cittadino telefona al presidente del tribunale e, accertata l’identità del votante, si accorda per esprimere il voto che verrà registrato entro 48 ore nel sito telematico.

  8. quando almeno 3 cittadini ne facciano richiesta, un magistrato del popolo veneto può presiedere un seggio ove sia possibile il voto via web, notificando al presidente del Tribunale il luogo, la data e la durata della sessione e una stima dei voti attesi;

  9. al fine di controllare l’avvenuto conteggio del voto espresso, se il modulo o la procedura lo permettono, il cittadino ha la facoltà di indicare un codice di fantasia con il quale il voto verrà rappresentato nel sito senza l’indicazione dei dati del votante

    validità del voto

  10. il cittadino può esprimere una sola preferenza per un solo membro scelto fra i candidati pubblicati, o fra i membri già eletti, o indicando un cittadino con i requisiti di eleggibilità;

  11. i nuovi membri eletti vengono dichiarati il venerdì di ogni settimana o il giorno non festivo precedente, o secondo disponibilità del personale abilitato, ma può essere richiesto il riconteggio immediato quando sia certo che nuovi voti sono stati espressi; può essere richiesto il riconteggio se l’assemblea si riunisce nei giorni successivi ma non oltre le 24 ore prima;

  12. I nuovi membri eletti vengono immediatamente comunicati al presidente dell’Assemblea, il quale ne verifica i requisiti, l’ incompatibilità e l’onorabilità e li mette in carica;

candidatura

  1. il cittadino che intenda pubblicizzare e la propria candidatura deve comunicarlo al presidente del Tribunale del Popolo veneto che pubblica la candidatura sul sito ufficiale entro 48 ore dalla richiesta; ogni pubblicità è vietata a chi abbia funzioni attive di magistratura e a coloro che detengono il controllo di mezzi di comunicazione di massa;

  2. è nulla l’elezione di chi è stato escluso da sentenza definitiva; gli eletti che sono incompatibili con le funzioni di membro dell’assemblea, mantengono il titolo e la loro funzione viene svolta dal primo degli eletti ancora senza seggio assegnato;

  3. vengono eletti ulteriori membri dell’Assemblea fino al numero massimo stabilito dalla legge;

  4. i magistrati del popolo veneto in servizio attivo possono essere eletti ma non possono esercitare le funzioni di membro dell’assemblea fino a 3 mesi dopo l’ultimo incarico o funzione di magistratura svolta;

  5. il membro che rinunci alla carica non può più esercitarla per 5 anni o secondo quanto stabilito dal regolamento dell’assemblea;

  6. tutte le amministrazioni nel territorio e i servizi di pubblica utilità debbono promuovono le elezioni in conformità alle leggi ed al precedente decreto del 8 dicembre 2008;

  7. è fatto obbligo ai giornali e alle televisioni che insistano sul territorio anche solo parzialmente o accidentalmente di dare notizia delle elezioni integrative a pena di condanna risarcitoria ed esclusione dall’attività;

  8. chiunque interferisca con le elezioni o con lo svolgimento di singole sue attività può essere processato sul posto dal presidente del seggio o messo agli arresti;

Il presente decreto ha valore di legge dello Stato delle Venetie per delega del Popolo Veneto. E’ obbligo di rispettarlo e farlo rispettare da chiunque sul territorio nazionale veneto.

Il Presidente del Tribunale

Loris Palmerini

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