{"id":1558,"date":"2024-12-26T13:48:38","date_gmt":"2024-12-26T12:48:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.statoveneto.net\/assemblea\/?p=1558"},"modified":"2025-04-28T16:49:34","modified_gmt":"2025-04-28T15:49:34","slug":"legge-n-1-del-18-dissenbre-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statoveneto.net\/assemblea\/2024\/12\/26\/legge-n-1-del-18-dissenbre-2024\/","title":{"rendered":"Legge n. 1 del 18 dissenbre 2024 &#8211; Decolonizzazione del Lombardo-Veneto"},"content":{"rendered":"\n<p>Considerato&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La Repubblica Italiana, con propria legge n.212 del 2010, ha cancellato le sue stesse leggi del 1866 con le quali aveva indetto il voto popolare per l\u2019annessione del Regno Lombardo-Veneto, ed anche quelle successive che convalidavano il risultato del voto e quindi decretavano che il territorio diveniva parte del Regno d\u2019Italia. La cancellazione di tali leggi non \u00e8 stato un errore perch\u00e9 infatti vi erano tre anni per ripristinarle e la questione era emersa con clamore anche nei principali media italiani.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero tali leggi italiane cancellate erano gi\u00e0 insanabilmente nulle per diversi motivi. Innanzitutto le leggi di organizzazione del voto furono emanate dal Governo Italiano e pubblicate sulla loro Gazzetta Ufficiale ancor prima che i cittadini avessero espresso il consenso all\u2019annessione, quindi erano emanate da un potere occupante senza autorit\u00e0 legale. Questo era avvenuto perch\u00e9 il Governo Italiano, sconfitto dalle truppe austro-venete a Custoza nel giugno 1866, e sconfitta la marina italiana dalla marina austro-veneta a Lissa nel luglio 1866, si ritrov\u00f2 ugualmente a poter occupare il territorio, pur da vinto, in quanto abbandonato dall&#8217;amministrazione Imperiale asburgica che doveva radunare le forze a Sadowa per cercare inutilmente di resistere alla disfatta. L&#8217;occupazione italiana avvenne quindi senza resistenza, e vennero presi non solo il territorio, ma anche i beni, gli archivi e le finanze pubbliche, ed in seguito anche le ricchezze private dei cittadini del Lombardo-Veneto spinti con le tasse ad una emigrazione di massa. Il tutto inizi\u00f2 con l\u2019instaurazione di un governo fantoccio da parte del Commissario italiano, Thaon di Revel, che con la \u201ccamorra\u201d illegalmente fece cedere la sovranit\u00e0 del Lombardo-Veneto al Regno d\u2019Italia, come detto ancor prima del voto, per cui l\u2019Italia rivendic\u00f2 la rappresentanza politica pur non avendone alcun titolo.<\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, non solo le cancellate leggi di organizzazione del voto vennero emanate da un Governo occupante senza alcun mandato internazionale che aveva invece la Francia, ma tali leggi servivano invero a frodare i diritti di libera consultazione dei cittadini stabiliti dal Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866. Che le modalit\u00e0 di voto impedissero l&#8217;espressione libera ne \u00e8 riprova il fatto che il voto era palese, ossia il cittadino al seggio si trovava di fronte a due urne separate, una per il &#8220;s\u00ec&#8221;, e l&#8217;altra per il &#8220;no&#8221;, presidiate dai militari italiani in armi, e doveva votare senza segretezza rischiando il pestaggio (per altro gi\u00e0 avvenuto in diversi casi) per cui non sorprende che ufficialmente soli 69 trovarono il coraggio di votare &#8220;no&#8221; .<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;obbiettivo di simulare un ampio consenso popolare all&#8217;annessione spinse il Governo italiano a barare sui voti in vari modi. Per esempio fu dato per legge italiana il diritto di voto ai soldati occupanti ed ai &#8220;volontari italiani&#8221; i quali votarono pure molte volte in diversi seggi, tanto da far risultare ovunque pi\u00f9 votanti di quanti avessero diritto al voto.<\/p>\n\n\n\n<p>Un altro esempio fu quello di limitare il voto dei veneti a ristrette categorie di persone di alto censo, e richiedere una et\u00e0 di 21 anni mentre per i volontari italiani, anche solo volontari non residenti, bastavano 16 anni d\u2019et\u00e0.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre furono diffuse le intimidazioni e le minacce di morte ai rappresentanti veneti eletti precedentemente nella capitale Venezia, i quali dovevano essere quelli che ricevevano la sovranit\u00e0 dalla Francia, mentre questa fu data ai prescelti dal Commissario Thaon de Revel.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche nella terra ferma numerosi furono i casi riportati di violenze, e arresti a danno di chi propugnava il voto contrario all\u2019annessione.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;esito del finto voto era cos\u00ec ovvio che in molti casi non si provvide nemmeno al previsto spoglio delle schede e si acclam\u00f2 l\u2019Unit\u00e0 all\u2019Italia appena chiuse le urne.<\/p>\n\n\n\n<p>Altra riprova \u00e8 che in Piazza San Marco a Venezia la bandiera italiana era issata ancor prima del voto.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 era stato preparato per mesi giacch\u00e9 l\u2019Italia aveva legiferato come fosse casa sua stabilendo imposte e tasse, riformando i tribunali e le circoscrizioni, creando le lista di leva militare, ecc ecc.<\/p>\n\n\n\n<p>Di fronte a tutto ci\u00f2 il delegato della Francia a vigilare sul plebiscito, Le Beuf, fece una timida rimostranza al Napoleone II il quale gli comunic\u00f2 di lasciar perdere che \u201cSono affari degli Italiani\u201d. D\u2019altra parte il Napoleone aveva ottenuto in cambio e senza voto, non solo Nizza e la Savoia, ma anche la garanzia di non dover restituire l\u2019incredibile quantit\u00e0 di opere d\u2019arte saccheggiate a Venezia nel 1797 e seguenti dal suo avo, il primo Napoleone.<\/p>\n\n\n\n<p>Non bastasse quella ridicola messa in scena del voto dei soldati negli attuali Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Mantova, il Governo italiano viol\u00f2 il suddetto trattato di Vienna anche nel punto in cui prevedeva il voto di tutti i cittadini dell&#8217;intero Lombardo-Veneto, ossia anche di quella regione Lombardia (esclusa Mantova) dove al tempo risiedevano la maggior parte dei cittadini del Regno Lombardo-Veneto che per\u00f2 erano stati militarmente occupati gi\u00e0 dal 1859. Tuttavia essi non avevano mai votato per l\u2019annessione, quindi restava il problema della violazione del diritto di autogoverno dei popoli gi\u00e0 allora in vigore nel diritto internazionale, cosa che veniva discussa dalle cancellerie, ma l\u2019Italia semplicemente se ne freg\u00f2 come fece poi in seguito con molti altri Stati che invase in violazione della legge internazionale. Occorre precisare che nel 1859 furono le truppe franco-piemontesi ad invadere la Lombardia, principalmente truppe francesi, ironicamente ricordate dall\u2019 \u201dArco della Pace\u201d di Milano, che poi vennero in seguito sostituite da quelle del Regno di Sardegna poi rinominato Regno d&#8217;Italia, ma il voto per l&#8217;annessione non si svolse mai ed ecco spiegato, solo 7 anni dopo, il silenzio francese sui brogli italiani per l\u2019annessione e ssull\u2019esclusione dal voto della Lombardia.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque indipendentemente dai brogli che avvenivano nella parte di territorio convocata illegalmente, il fatto di non aver chiamato al voto i cittadini della Lombardia ha fatto comunque venir meno il quorum necessario per la validit\u00e0 internazionale del plebiscito del 1866 essendo che in Lombardia abitava oltre il 50% della popolazione del Lombardo-Veneto. Quindi l\u2019intero plebiscito \u00e8 comunque invalido.<\/p>\n\n\n\n<p>Mancando fin dall\u2019origine una qualunque legittimit\u00e0 dello Stato italiano nel Lombardo-Veneto, nemmeno di tipo politico, ogni suo provvedimento \u00e8 invalido originariamente, e non pu\u00f2 convalescere sia perch\u00e9 in violazione del diritto internazionale all&#8217;integrit\u00e0 territoriale degli Stati, sia per violazione del diritto di autogoverno dei popoli (gi\u00e0 vigente nel 1859), sia dal diritto internazionale contemporaneo che con lo Statuto dell\u2019ONU del 1945 e l\u2019affermazione del diritto di autodeterminazione dei popoli nel 1966 rende invalida ogni forma di colonizzazione quale quella presente del Lombardo-Veneto.<\/p>\n\n\n\n<p>Da tale nullit\u00e0 ed insanabilit\u00e0 \u00e8 affetto anche ogni atto che derivi dall&#8217;occupazione italiana intesa come l&#8217;insieme degli atti di enti dipendenti dallo Stato Italiano, cos\u00ec come nulli sono gli atti di enti che agiscono sul territorio in virt\u00f9 di un accordo con esso anche non scritto, quindi anche gli atti degli enti che comunque abbiano succeduto o dipendenti o alleati o in qualunque modo apparentemente legittimati dallo Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale nullit\u00e0 attualmente si estende quindi anche all&#8217;Unione Europea, alla NATO, all&#8217;ONU e alle entit\u00e0 loro collegate o sinergiche come la BIS, WTO, il WEF, ecc, genericamente definiti l&#8217;Occidente collettivo, o a coloro che comunque agiscono nel territorio in virt\u00f9 di accordi taciti o espliciti con lo Stato Italiano o su sua delega, e questo fin tanto che il Lombardo-Veneto, tornato libero e sovrano, una volta determinata una propria rappresentanza internazionale, non decida con referendum di aderire liberamente a tali organismi.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono nulli anche gli atti fra privati realizzati in virt\u00f9 di tali leggi degli occupanti abusivi, a meno che non vengano rispettate le condizioni che dettano le leggi del lombardo-veneto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La suddetta nullit\u00e0 legale di tutti gli atti nel territorio Lombardo Veneto direttamente o indirettamente derivanti dallo Stato Italiano (e le sue leggi) o dai suoi alleati \u00e8 gi\u00e0 stata pi\u00f9 volte ribadita in varie forme sia dalle Istituzioni di \u201cAutogoverno del popolo veneto\u201d (istituito con l&#8217;autodeterminazione legale del 1999 e legittimate anche attraverso un processo politico elettorale nazionale), sia dalla rideterminazione dell&#8217;indipendenza del Lombardo-Veneto del 2006, sia negli atti da cui deriva la nostra libert\u00e0 e sovranit\u00e0 di statuto politico internazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;occupazione italiana e dell&#8217;occidente collettivo storicamente ha gradualmente aggiunto alla repressione militare anche la repressione e lo sfruttamento economico, la cancellazione storica e culturale del Lombardo-Veneto e le sue nazioni, la negazione dei diritti linguistici e della parit\u00e0 sociale, la devastazione chimico-fisica dell&#8217;ambiente, il danno alla salute, e si \u00e8 realizzata con tecniche di terrorismo, compreso l&#8217;uso della violenza non solo di partiti, ma anche istituzionalmente organizzata, e tramite la strisciante forma di collocamento forzoso di gruppi etnici allogeni. Tutto ci\u00f2 configura complessivamente una forma di sistematica lesione grave all&#8217;integrit\u00e0 fisica o mentale di membri del gruppo e la realizzazione di condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo considerato, l&#8217;Assemblea Delibera&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 1- La presente legge del Lombardo-Veneto impone ad ogni responsabile di un atto amministrativo o fiscale o di altro genere effettuato nel Lombardo-Veneto di affermare per iscritto che si devono rispettare le leggi del Lombardo-Veneto.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 2- Il mancato rispetto del precedente articolo rende l&#8217;autore corresponsabile e perseguibile del danno causato, sia penalmente che civilmente. Il reato e la risarcibilit\u00e0 dei danneggiati sono senza prescrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 3- In ogni sede, anche di contenzioso privato, sono nulli gli atti regolati dalla legge dello Stato Italiano e da norme dell&#8217;occidente collettivo come sopra definito, e chiunque ne affermi l&#8217;efficacia di fatto \u00e8 tenuto a risarcire il danno civile, economico, sociale, morale e politico che ne derivi per un ammontare almeno doppio del danno procurato e secondo giurisprudenza e con minimo di Euro 1000.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 4- Le Istituzioni italiane e quelle ad esso alleate, devono provvedere immediatamente al passaggio dei poteri effettivi al Governo del Lombardo-Veneto, secondo le modalit\u00e0 che da quest\u2019ultimo verranno indicate dopo essere stato contattato, e verranno attuate nella figura del suo Presidente o del suo specifico delegato.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 5- Lo Stato Italiano \u00e8 responsabile della ordinata decolonizzazione e deve garantire che nessuno venga molestato nei suoi diritti e nella vita privata. Per il ritardo nell&#8217;eseguire questi doveri lo Stato Italiano verr\u00e0 multato dalla pubblicazione della legge per Euro 10.000.000.000 al giorno, con pagamento immediato o tasso di mora del 15% annuo, salvo che questo non realizzi un peggior danno.<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 6- Sono posti automaticamente sotto sequestro tutti i mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, canali TV, anche via Web e Reti Social) che censureranno la notizia di questa legge o non la diffonderanno quando richiesti da chiunque lo volesse. La sanzione \u00e8 proporzionale all\u2019importanza del media interessato per \u20ac 10.000\/al giorno per milione di persone di utenza. Il dissequestro si ottiene tramite ricorso al Tribunale del Popolo Veneto e regolarizzazione degli adempimenti dovuti.<\/p>\n\n\n\n<p>La presente legge entra in vigore appena pubblicata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Considerato&nbsp; La Repubblica Italiana, con propria legge n.212 del 2010, ha cancellato le sue stesse leggi del 1866 con le quali aveva indetto il voto popolare per l\u2019annessione del Regno Lombardo-Veneto, ed anche quelle successive che convalidavano il risultato del voto e quindi decretavano che il territorio diveniva parte del Regno d\u2019Italia. 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