{"id":380,"date":"2012-07-05T01:14:29","date_gmt":"2012-07-05T00:14:29","guid":{"rendered":"http:\/\/statoveneto.net\/governo\/?p=380"},"modified":"2013-02-11T19:12:29","modified_gmt":"2013-02-11T18:12:29","slug":"legge-5-luglio-2012-riforma-costituzionale-della-suddivisione-dei-territori-veneti-lombardi-e-mantovani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/legge-5-luglio-2012-riforma-costituzionale-della-suddivisione-dei-territori-veneti-lombardi-e-mantovani\/","title":{"rendered":"Legge 5 luglio 2012 &#8211; Riforma costituzionale della suddivisione dei territori veneti, lombardi e mantovani"},"content":{"rendered":"<p>Governo del Popolo Veneto \u2013 Governo del Lombardo-Veneto<br \/>\nStato delle Venetie, Lombardo e Mantovano<br \/>\nRiforma costituzionale della suddivisione dei territori veneti, lombardi e mantovani<br \/>\n&#8211; Status di \u201ccorpo separato\u201d dell&#8217;Autogoverno del Popolo Veneto<br \/>\n&#8211; Creazione del Senato Federale e delle Istituzioni del Lombardo-Veneto<br \/>\n&#8211; Giurisdizione federale del Lombardo-Veneto e meccanismi di devoluzione nazionale<\/p>\n<p>Il Governo del Popolo Veneto, gi\u00e0 Governo dei territori Veneti, Lombardi e Mantovani<!--more-->:<br \/>\nVisti i diritti internazionali del Popolo Veneto e i suoi diritti di popolo indigeno dell&#8217;Alto Adriatico<br \/>\nVisti i diritti di autogoverno del Popolo Veneto nella legislazione italiana art.2 L.n.340\/1971 e L.n.881\/1977<br \/>\nVista la autodeterminazione e gli statuti del Popolo Veneto del 1999<br \/>\nVisto lo statuto e l&#8217;esercizio del Governo del Popolo Veneto e dell&#8217;Assemblea del Popolo Veneto<br \/>\nVisto lo statuto e l&#8217;esercizio del Tribunale del Popolo Veneto<br \/>\nVista la nascita della Costituente per lo Stato Veneto<br \/>\nVista la dichiarazione di sovranit\u00e0 ed indipendenza dello stato delle Venetie del ottobre 2006<br \/>\nVista la incompletezza del referendum monarchia repubblica del 1946<br \/>\nVista la illegalit\u00e0 dell&#8217;annessione del Lombardo-Veneto del 1866 in quanto territorio occupato e governato da un governo fantoccio che ha impedito il voto libero delle popolazioni<br \/>\nVisto che nei trattati internazionali del 1866 la rappresentanza politica ed amministrativa del Regno Lombardo-Veneto era attribuita al governo del popolo veneto<br \/>\nVisto l&#8217;annullamento dell&#8217;annessione del Lombardo-Veneto da parte della Repubblica Italiana  nel 2010<br \/>\nVista la \u201cConvenzione Quadro sulle minoranze nazionali\u201d del Consiglio d&#8217;Europa<br \/>\nVista la negazione dei diritti di esistenza e l&#8217;assimilazione forzata del Popolo Veneto da parte dello Stato Italiano accertata dal comportamento delle istituzioni italiane a partire dall&#8217;autodeterminazione del popolo veneto avvenuta nel 1999<\/p>\n<p>Considerando che<br \/>\nIl trattato internazionale di Vienna del 3 ottobre 1866 assegnavano al governo veneto la rappresentanza politica del Regno Lombardo-Veneto, sovranit\u00e0 che \u00e8 stata sostituita da un governo fantoccio del Regno d&#8217;Italia.<br \/>\nIl popolo veneto, soggetto di diritto internazionale e sovrano, ha autodeterminato proprie Istituzioni sovrane, e le Istituzioni di Autogoverno del popolo veneto, divenute Stato delle Venetie, sono succedute al governo del Lombardo-Veneto estendendo la propria giurisdizione all&#8217;intero territorio Lombardo-Veneto.<br \/>\nLa rivendicazione politica della sovranit\u00e0 veneta sul Regno Lombardo-Veneto \u00e8 tanto pi\u00f9 legittima in quanto il Lombardo-Veneto \u00e8 l&#8217;erede giuridico della Repubblica Veneta, ma nella sostanza la sovranit\u00e0 del popolo veneto e quella del Lombardo-Veneto si pongono su piani di diritto differenti, il primo nell&#8217;alveo del moderno diritto dei popoli, il secondo afferisce al diritto storico degli Stati nella comunit\u00e0 internazionale e quindi relativamente pi\u00f9 consolidato rispetto a quello dei popoli.<br \/>\nIn base alla successione delle leggi il Governo del Popolo Veneto &#8211; Governo dello Stato delle Venetie ha sovranit\u00e0 e rappresentanza politica sullo Stato Lombardo-Veneto, ossia sui territori delle Venetie, Lombardia e Mantova.<br \/>\nI mutamenti istituzionali, politici e giuridici intervenuti dal 1999 pongono la necessit\u00e0 di salvaguardare e tenere separati i diritti del popolo veneto da quello dello Stato Lombardo-Veneto tanto pi\u00f9 che il popolo veneto gode di una tutela differenziate e plurima sul piano del diritto internazionale<br \/>\nL&#8217;evoluzione e l&#8217;estensione territoriale delle Istituzioni del Popolo Veneto, pur essendo un frutto naturale non programmato, hanno posto il popolo veneto nel lombardo-veneto in una posizione prevalente rispetto alle altre comunit\u00e0 che lo compongono, ed \u00e8 nella cultura millenaria dei Veneti cercare invece la pacifica e leale collaborazione delle stesse.<br \/>\nE&#8217; interesse del Popolo Veneto poter agire in quanto popolo indigeno, o in quanto previsto dalle tutele internazionali dovute alle minoranze nazionali e alle nazioni transfrontaliere, o in  forma di Autogoverno, o quale erede di stato, e pur aspirando in diversi gradi alla sovranit\u00e0 quale soggetto di diritto internazionale le condizioni attuali non gli garantiscono attualmente un compiuto autogoverno e un risarcimento delle proprie antiche potest\u00e0 storiche, economiche, artistiche e culturali che gli spettano storicamente.<br \/>\nLe azioni di rappresentanza autonoma e di tutela del Popolo Veneto quale minoranza nazionale o quale \u201csuperiorem non recognoscentes\u201d in quanto costituiscono un \u201ccorpo separato\u201d inalienabile seppure attualmente parte fondante e necessaria del processo di ricostruzione e liberazione dello Stato Lombardo-Veneto possono essere nettamente distinte dall&#8217;agire delle Istituzioni del Lombardo-Veneto.<br \/>\nVi \u00e8 la necessit\u00e0 di rendere autonome e indipendenti le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto pur essendo esse costruttrici e partecipi alle Istituzioni dello Stato Lombardo-Veneto, e allo stesso tempo \u00e8 necessario garantire equa rappresentanza ad ogni minoranza nazionale nel Lombardo-Veneto.<br \/>\nTutto questo considerato, il Governo del Popolo Veneto nell&#8217;esercizio del potere costituente sul Lombardo-Veneto e nei limiti del presente atto fondativo<br \/>\ndecreta<br \/>\nTITOLO 1 &#8211; RIFORMA DELLE ISTITUZIONI VENETE<br \/>\nCapo 1 \u2013 Corpo separato del Popolo Veneto<br \/>\n1. Il Governo del Popolo Veneto devolve la rappresentanza ed il governo del Lombardo-Veneto al  Governo Federale del Lombardo-Veneto, ma la minaccia alle sovranit\u00e0 del popolo veneto pu\u00f2 portare alla revoca.<br \/>\n2. Per quanto concerne le questioni federali del Lombardo-Veneto il Governo federale del Lombardo-Veneto \u00e8 disgiunto del Governo del Popolo Veneto  fatto salvo il diritto di supplenza sussidiaria e il diritto di revoca da parte del Governo del Popolo Veneto.<br \/>\n3. Nel territorio federale le norme in precedenza applicate restano in vigore per quanto compatibili sotto la responsabilit\u00e0 del governo federale.<br \/>\n4. Il Governo federale ed ogni istituzione del Lombardo-Veneto riconoscono che i diritti nazionali ed internazionale del popolo veneto come ad oggi determinati, compreso il diritto al pieno autogoverno nazionale e territoriale, sono inalienabili, costituiscono quindi un \u201ccorpo separato\u201d e inalienabile dell&#8217;ordinamento; questa norma non pu\u00f2 essere modificata se non mediante referendum di tutto il popolo veneto in tutti i suoi territori storici<br \/>\n5. Le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto &#8211; Stato delle Venetie (Governo del Popolo Veneto, Tribunale del Popolo Veneto, Assemblea del Popolo Veneto o Assemblea dei Membri) esercitano le loro competenze esclusivamente nel territorio nazionale veneto.<br \/>\n6. L&#8217;Autogoverno del popolo veneto pu\u00f2 autonomamente perseguire il diritto di essere riconosciuto come popolo o come minoranza nazionale anche al di fuori della legislazione federale, ma le azioni legali in tal senso dovranno essere notificate obbligatoriamente al Governo Federale.<br \/>\nTITOLO 2 &#8211; FONDAZIONE DELLE ISTITUZIONI FEDERALI<br \/>\nCapo 1 &#8211; Federazione del Lombardo-Veneto<br \/>\n1. Vengono riconosciute nel Lombardo-Veneto le minoranze nazionali Veneta, Lombarda e Mantovana, ciascuna con parit\u00e0 di diritti all&#8217;interno delle rappresentanze istituzionali.<br \/>\n2. Il Lombardo-Veneto \u00e8 la federazione dei territori nazionali veneti, lombardi e mantovani<br \/>\n3. Lo Stato Lombardo-Veneto riconosce s\u00e9 stesso come la continuit\u00e0  giuridica del Regno Lombardo-Veneto, a sua volta gi\u00e0 erede della Repubblica Veneta.<\/p>\n<p>Capo 2 &#8211; Autogoverno delle nazionalit\u00e0<br \/>\n1. Veneti, Lombardi e Mantovani hanno il diritto all&#8217;Autogoverno nel rispetto dei diritti storici di ciascuna popolazione . Il Governo Federale ha il potere di supplenza in assenza dell&#8217;esercizio di tale diritto.<br \/>\n2. Lo Stato Lombardo-Veneto garantisce ad ogni minoranza nazionale riconosciuta il diritto ad un referendum per il proprio pieno autogoverno internazionale appena la piena sovranit\u00e0 dello Stato Lombardo-Veneto sar\u00e0 raggiunta.<br \/>\n3. Ciascuna minoranza Veneta, Lombarda o  Mantovana ha diritto ad autodeterminare una legge di rispettiva cittadinanza, un proprio governo nazionale, una propria assemblea elettiva nazionale ed un proprio tribunale di giustizia, i cui statuti verranno approvati dal Governo Federale.<br \/>\n4. L&#8217;Assemblea dei Lombardi e l&#8217;Assemblea dei Mantovani dovranno essere provvisoriamente elette dai cittadini della rispettiva minoranza e territorio con il sistema elettorale in zonta gi\u00e0 in uso nell&#8217;Assemblea del Popolo Veneto fino al raggiungimento dei 50 membri attivi nella specifica assemblea, al traguardo del quale essa potr\u00e0 dotarsi di un proprio nuovo statuto approvato dal Governo Federale.<br \/>\n5. Su richiesta di almeno 3 cittadini della rispettiva minoranza il Governo Federale in supplenza sussidiaria potr\u00e0 determinare gli statuti provvisori delle istituzioni nazionali non ancora autodeterminate, concordandone con essi i contenuti.<\/p>\n<p>Capo 3 &#8211; Anagrafi nazionali e cittadinanza lombardo-veneta<br \/>\n1. L&#8217;anagrafe del Popolo Veneto resta l&#8217;anagrafe identificativa dei soli cittadini di nazionalit\u00e0 veneta.<br \/>\n2. Vengono istituite l&#8217; Anagrafe del Popolo Lombardo e l&#8217;Anagrafe del Popolo Mantovano che temporaneamente applicano per le rispettiva nazionalit\u00e0  criteri di nazionalit\u00e0 analoghi a quelli applicati dall&#8217;Anagrafe del Popolo Veneto.<br \/>\n3. Ciascuna assemblea nazionale ha diritto di determinare i propri criteri di nazionalit\u00e0 e cittadinanza fatta salva l&#8217;approvazione delle altre assemblee nazionali e del Senato.<br \/>\n4. Non \u00e8 ammessa la revisione dei criteri di nazionalit\u00e0 quando questo fa aumentare i cittadini di quella nazione di un numero superiore al 10% ogni 5 anni e comunque la variazione dei criteri di nazionalit\u00e0 non entra in vigore se non \u00e8 trascorso almeno 1 anno dalla loro emanazione.<br \/>\n5. Una comunicazione continua verr\u00e0 attuata fra le anagrafi nazionali riguardo ai cittadini delle singole nazionalit\u00e0 appena le condizioni renderanno sicura la condivisione dei dati<br \/>\n6. Sono cittadini del Lombardo-Veneto i cittadini iscritti ad una anagrafe nazionale veneta o lombarda o mantovana.<br \/>\n7. La cittadinanza del Lombardo-Veneto si aggiunge e non sostituisce la cittadinanza di ciascuna nazionalit\u00e0.<br \/>\n8. Il Governo Federale ha diritto di ottenere dalle anagrafi nazionali sommari dati statistici sulla numerosit\u00e0 degli iscritti.<\/p>\n<p>Capo 4 &#8211; Ambito territoriale<br \/>\n1. Il Lombardo-Veneto \u00e8 suddiviso nei territori denominati Venetie, Lombardo e Mantovano<br \/>\n2. Il territorio delle Venetie comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente spettanti alla nazione veneta, e in particolare, ma non esclusivamente, comprende il territorio delle attuali province di Bergamo, Brescia, Crema e Lodi, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Venezia,  Rovigo, Pordenone, Udine. Le province delle Venetie sono autonome, il capoluogo \u00e8 Venezia.<br \/>\n3. Il territorio del Lombardo comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente spettanti alla nazione lombarda, e in particolare, ma non esclusivamente, comprende il territorio delle attuali province di Como, Lecco, Pavia, Sondrio, Varese, Monza-Brianza e Milano. Le province lombarde sono autonome, il capoluogo \u00e8 Milano.<br \/>\n4. Il territorio del Mantovano comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente spettanti al  Ducato di Mantova, e in particolare il territorio dell&#8217;attuale provincia di Mantova che ne \u00e8 il capoluogo.<br \/>\n5. Ciascuna provincia ha un proprio consiglio provinciale composto da un minimo di 3 membri eletti e di massimo di 1 membro eletto ogni 70.000 abitanti elettori. Il Consiglio elegge un proprio presidente. Gli statuti provinciali sono convalidati dalla rispettiva Assemblea nazionale.<\/p>\n<p>Capo 5 &#8211; Lingue e minoranze linguistiche<br \/>\n1. La lingua ufficiale del Lombardo-Veneto \u00e8 l&#8217;italiano.<br \/>\n2. Nei territori dove sono storicamente parlate sono riconosciute come lingue proprie ed ufficiali il veneto, il lombardo, l&#8217;emiliano-mantovano, il friulano, il ladino, lo sloveno, il walser, il tedesco e il cimbro.<br \/>\n3. Fatto salvo il diritto delle minoranze linguistiche riconosciute, la \u201cCarta europea sulle lingue locali e regionali\u201d del Consiglio d&#8217;Europa \u00e8 parificata alle norme di rango costituzionale e viene attuata dalle Assemblee nazionali.<br \/>\n4. Ciascuna Assemblea nazionale determina le modalit\u00e0 con le quali 50.000 cittadini di un territorio uniforme locutori uno stesso idioma storico ottengono il riconoscimento di minoranza linguistica.<br \/>\n5. Ciascuna provincia produce una mappa delle lingue parlate storicamente nel proprio territorio, redatta con criteri scientifici e dati dialettometrici rilevati sul campo. Per quanto concerne le lingue riconosciute l&#8217;azione amministrativa provinciale si adatta alla mappa linguistica nella comunicazione ai propri cittadini. Le province collaborano affinch\u00e9 i cittadini di una stessa lingua vengano amministrati da una stessa autorit\u00e0.<br \/>\n6. Nel territorio dove \u00e8 parlata una lingua riconosciuta il cittadino ha diritto a ricevere ed inviare ogni corrispondenza istituzionale in tale lingua. La indisponibilit\u00e0 di cassa pu\u00f2 eccezionalmente e provvisoriamente menomare tale diritto salvo accordi con le rappresentanze delle minoranze che ne coprano i costi.<\/p>\n<p>Capo 6 \u2013 organizzazione federale<br \/>\n1. Il Lombardo-Veneto ha un Governo Federale, un Senato Federale e un Tribunale Federale, ciascuno con un proprio statuto determinati provvisoriamente con atto del Governo Federale e approvato alla prima riunione delle rispettive entit\u00e0.<br \/>\n2. Le variazioni di competenze delle Istituzioni federali del Lombardo-Veneto vengono determinate di comune accordo con le minoranze Veneta, Lombarda e Mantovana, nel rispetto del principio di sussidiariet\u00e0 bidirezionale e secondo leale cooperazione per cui ogni materia che possa essere gestita da una minoranza le spetta di diritto.<br \/>\n3. Qualunque ente istituzionale federale ha uno statuto o una costituzione nel quale si sancisce il rispetto dei diritti umani come riconosciuti dall&#8217;assemblea dell&#8217;ONU alla data del 1 luglio 2012.<br \/>\n4. Sulle materie federali spetta al Tribunale Federale la risoluzione dei conflitti di poteri  fra istituzioni federali e i conflitti fra legge federale e nazionale sottoposte da un giudice nazionale.<br \/>\n5. Qualora un conflitto di competenza federale o attribuzioni di materie non possa essere risolto per composizione fra le Istituzioni federali  o con il giudizio del Tribunale, il Tribunale del  Popolo Veneto agir\u00e0 come giudice di Ultima Istanza.<br \/>\n6. Le Istituzioni Federali hanno sito internet www.lombardo-veneto.net che agisce come organo di pubblicazione ufficiale delle norme, dei regolamenti, delle direttive e di ogni atto ministeriale. Il presente decreto verr\u00e0 ivi pubblicato integralmente come atto fondativo.<br \/>\n7. Le Istituzioni federali apporranno sulla propria documentazione i 3 simboli nazionali determinati da ciascuna assemblea. Provvisoriamente le Istituzioni federali useranno congiuntamente  il Leone in Moeca Veneto, il Biscione Lombardo e l&#8217;Aquila Mantovana.<\/p>\n<p>Capo 7  &#8211; Governo Federale<br \/>\n1. Il Governo Federale rappresenta legalmente il Lombardo-Veneto nei rapporti internazionali.<br \/>\n2. Il Governo Federale \u00e8 composto dal presidente, dai ministri, e dai delegati del senato al governo.<br \/>\n3. Il presidente del governo \u00e8 nominato dal voto di almeno 2\/3 dei senatori in carica. Il mandato del Presidente del Governo non \u00e8 soggetto a scadenza. Almeno un decimo dei senatori in carica pu\u00f2 richiedere una nuova votazione o la sua sostituzione. Il regolamento del Senato stabilisce le modalit\u00e0 di presentazione della mozione di rinnovo del presidente.<br \/>\n4. Il presidente del Governo sceglie liberamente i ministri, ma il senato ha diritto di veto.<br \/>\n5. Il Governo Federale dispone di un apparato di sicurezza regolato dalla legge federale e costituito al 75% dai delegati dei Governi nazionali. L&#8217;apparato di sicurezza federale non interferisce sulle competenze dei singoli autogoverni<br \/>\n6. Il Governo Federale non pu\u00f2 menomare il proprio territorio o quello del Popolo Veneto se non a seguito di un referendum svolto in tutto il territorio statuale nel quale tutti i cittadini del popolo interessato abbiano potuto votare liberamente e secondo norme emanate in pieno autogoverno internazionale. Questa norma non pu\u00f2 essere modifica se non attraverso un referendum in pieno autogoverno di tutto il Lombardo-Veneto.<\/p>\n<p>Capo 8  &#8211; Senato Federale<br \/>\n1. Il Senato federale del Lombardo-Veneto \u00e8 composto da non pi\u00f9 di 200 membri, e comprende i delegati delle Assemblee nazionali, i 3 presidenti dei Tribunali Nazionali, i ministri del Governo, il capo di ciascuna Alta Autorit\u00e0, gli altissimi funzionari dello Stato, e, sulla base della legge votata dal Senato stesso, i cittadini fra i pi\u00f9 capaci e i meritevoli in numero non inferiore al 15% dei senatori.<br \/>\n2. Le Assemblee Nazionali Veneta, Lombarda e Mantovana, ciascuna con proprio metodo, distaccano nel Senato federale un membro ogni 200.000 residenti arrotondati per eccesso.<br \/>\n3. Il mandato di Senatore federale dura un massimo di 2 anni, rinnovabile una sola volta continuativa.<br \/>\n4. Il Senato \u00e8 presieduto dal capo del governo federale e vota a maggioranza assoluta dei presenti. Il Senato nomina fra i suoi membri 3 vicepresidenti.<br \/>\n5. Il Senato federale nomina 3 suoi membri  a consiglieri del Governo federale che per un massimo di 6 mesi parteciperanno alle sedute del governo con  pieno titolo di voto. Ogni 4 mesi il Senato sostituir\u00e0 almeno un consigliere nel governo, potendo rinnovare la carica del consigliere per non pi\u00f9 di 2 volte consecutive e comunque non pi\u00f9 di 5 volte in 5 anni.<br \/>\n6. Il Senato pu\u00f2 regolamentare l&#8217;azione degli apparati di sicurezza federali e controllarli a mezzo di speciali commissioni che relazionano annualmente al governo e alle assemblee nazionali. Gli organi di sicurezza federale non interferiscono sulle competenze dei singoli autogoverni.<\/p>\n<p>Capo 9 &#8211; Garante dell&#8217;Ordinamento<br \/>\n1. I  presidenti dei 3 Tribunali nazionali svolgono a turno per 6 mesi la funzione di Garante Supremo dell&#8217;ordinamento del Lombardo-Veneto. Il mandato del Garante viene prorogato di 3 mesi ogni qualvolta \u00e8 eletto un nuovo presidente del Governo.<br \/>\n2. Il Garante dell&#8217;Ordinamento, o gli altri 2 presidenti di Tribunale nazionale se d&#8217;accordo fra loro,  possono mettere in stato di accusa il presidente del Governo federale, i ministri, i membri di un governo nazionale, un membro del senato riguardo a violazioni della legge internazionale sulla sovranit\u00e0 dei popoli, o per atti che mettono in attentato la sovranit\u00e0 di una nazione o della federazione del Lombardo-Veneto per quanto incompatibile con le leggi, come per crimini contro l&#8217;umanit\u00e0 se riconosciuti internazionalmente. Sullo stato di accusa decide il Senato integrato dai 12 magistrati pi\u00f9 anziani della federazione e con l&#8217;esclusione del voto degli accusati. Le sentenze del Senato sono immediatamente esecutive, i condannati possono appellarsi alla propria assemblea nazionale. La sentenza del Senato e d&#8217;appello debbono essere confermate da tutte le Assemblee nazionali.<br \/>\n3. Il Garante dell&#8217;Ordinamento pu\u00f2 essere messo in stato di accusa dal Governo collegialmente, le accuse sono giudicate dal Senato integrato dai 12 magistrati federali pi\u00f9 anziani anche in appello.<\/p>\n<p>Capo 10 &#8211;  Tribunale Federale<br \/>\n1. Il Tribunale federale decide sui conflitti di attribuzione e di potere fra Governo, Senato, Autorit\u00e0, Governi nazionali e Assemblee nazionali per le sole materie federali.<br \/>\n2. Parimenti spetta al Tribunale Federale la risoluzione dei conflitti di poteri fra istituzioni federali e i conflitti fra legge federale e nazionale sottoposte da un giudice nazionale sulle materie federali.<br \/>\n3. Il collegio giudicante \u00e8 costituito da un massimo di 15  giudici che decidono collegialmente.<br \/>\n4. Fanno parte di diritto del collegio i 3 presidenti dei Tribunali nazionali e 2 magistrati nominati dal Senato. I rimanenti  alti magistrati sono delegati dalle singole Assemblee secondo criteri e numerosit\u00e0 determinati in maniera concordata fra i 3 governi nazionali .<br \/>\n5. Il collegio sceglie un presidente che rester\u00e0 in carica per 6 mesi rinnovabile 1 sola volta consecutiva e che agisce da unico portavoce.<\/p>\n<p>Capo 11 &#8211; Alte Autorit\u00e0<br \/>\n1. Le Alte Autorit\u00e0 sono istituite dal Senato per specifiche materie tassativamente determinate senza interpretazione analogica e hanno un presidente nominato dal Senato.<br \/>\n2. Le Alte Autorit\u00e0 si conformano alle direttive del Governo Federale e tuttavia sulle materie loro conferite hanno potere di indirizzo e regolamentazione. Sui conflitti di attribuzione fra Autorit\u00e0 decide il Tribunale Federale.<br \/>\n3. Le nuove Alte Autorit\u00e0 non possono esercitare la loro funzione se non dopo l&#8217;approvazione del loro statuto da parte di ciascuna assemblea nazionale interessata dalla sua azione.<br \/>\n4. Ciascuna Assemblea nazionale pu\u00f2 istituire liberamente con un&#8217;altra Assemblea una Autorit\u00e0 di cooperazione per determinati ambiti o tematiche territoriali senza l&#8217;interferenza del Governo Federale, ma la risoluzione dei conflitti di poteri \u00e8 giudicata dal Tribunale Federale.<br \/>\nTITOLO 3 &#8211; DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br \/>\n1. Il Governo del Lombardo-Veneto ha sede presso lo Stato delle Venetie in Rubano.<br \/>\n2. Gli attuali componenti del Governo del Popolo Veneto assumono gli stessi ruoli nel Governo Federale fino alla nomina di un nuovo presidente del Governo Federale da parte del Senato Federale.<br \/>\n3. L&#8217;Assemblea del Popolo Veneto provveder\u00e0 a delegare i propri membri appena sar\u00e0 costituita l&#8217;Assemblea nazionale Lombarda o l&#8217;Assemblea Nazionale Mantovana.<br \/>\n4. La presente legge viene notificata ai membri dell&#8217;Assemblea del Popolo Veneto avvertendoli che \u00e8 loro facolt\u00e0 proporre emendamenti entro il termine di 60 giorni.<\/p>\n<p>La presente legge \u00e8 emanata dal Governo del Lombardo \u2013 Governo del Popolo Veneto valevole su tutto il territorio di Venetie, Lombardo e Mantovano, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sui siti ufficiali www.statoveneto.net e www.lombardo-veneto.net<\/p>\n<p>Firmato<br \/>\nIl Presidente del Governo ( B.H. Loris Palmerini )           _______________________________<\/p>\n<p>Il Ministro dell&#8217;Innovazione ( B.H. Andrea Lunardon )\t_______________________________<\/p>\n<p>Il Ministro delle Foreste ( B.H. Massimo Lando )\t\t_______________________________<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Governo del Popolo Veneto \u2013 Governo del Lombardo-Veneto Stato delle Venetie, Lombardo e Mantovano Riforma costituzionale della suddivisione dei territori veneti, lombardi e mantovani &#8211; Status di \u201ccorpo separato\u201d dell&#8217;Autogoverno del Popolo Veneto &#8211; Creazione del Senato Federale e delle Istituzioni del Lombardo-Veneto &#8211; Giurisdizione federale del Lombardo-Veneto e meccanismi di devoluzione nazionale Il Governo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-380","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-decreti","has-post-title","has-post-date","has-post-category","has-post-tag","has-post-comment","has-post-author",""],"builder_content":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/380","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=380"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/380\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":405,"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/380\/revisions\/405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=380"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=380"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/statoveneto.net\/governo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=380"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}