Decreto 28 Norme fiscali, penali e della giurisdizione veneta
Il Governo, nell’esercizio delle funzioni istituzionali e di Governo di Autodeterminazione dell’ordinamento giuridico del Popolo Veneto:
viste le norme fiscali delle Istituzioni del Popolo Veneto;
vista la necessità di chiarimento ed integrazione delle norme vigenti fiscali e penali;
vista la necessità di certezza della pena e degli obblighi civili;
Il Governo decreta
Articolo 1 – La tassazione generale è fissata nella percentuale del 25% del reddito imponibile.
Articolo 2 – Il reddito imponibile si calcola detraendo dall’incassato il 100% delle spese sostenute inerenti l’attività, comprese le spese di investimento, in personale, in macchinari e attrezzature, in pubblicità e promozioni, e i canoni per servizi necessari alla attività.
Articolo 3 – Non fanno parte dell’imponibile le cifre fatturare ma non ancora incassate
Articolo 4 – I soggetti che hanno più attività aziendali e personali, dopo aver predisposto le dichiarazioni per ciascuna di esse possono presentarle allegate ad una dichiarazione complessiva dove compensano le cifre al passivo o i crediti di imposta con le cifre all’attivo di tutte le attività, versando solo il dovuto all’attivo o con richiesta di rimborso dei crediti d’imposta risultanti.
Articolo 5 – Sui redditi netti percepiti le persone fisiche devono versare il 3% in un fondo pensionistico vincolato di durata ventennale sottoscritto presso una società assicurativa con almeno 100.000 assicurati. Possono ottenere lo svincolo del fondo gli ultrasessantacinquenni.
Articolo 6 – L’imposta sugli scambi (ex IVA) è fissata al 20% dell’importo per ogni attività tranne che per la vendita di alimentari.
Articolo 7 – In attesa di una organica sistematizzazione delle Lista dei Crimini e della lista degli Usi, vengono rese esecutive nell’ordinamento veneto tutte le fattispecie di reato e tutte le fattispecie del codice civile della legislazione italiana vigenti al 23 maggio 1992, sempre che esse non siano in contrasto con le norme venete oppure con i principi comuni agli stati Europei e salvo giurisprudenza veneta.
Il presente decreto ha il valore di legge nello Stato delle Venetie il giorno dopo la pubblicazione sul sito ufficiale www.statoveneto.net.
Il Capo del governo del popolo veneto
I ministri