L’Assemblea del Popolo Veneto
In funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto
Considerato:
– l’occupazione di fatto del territorio Lombardo-Veneto
L’Assemblea delibera
Art.1 – I seguenti enti, beni e servizi vengono nazionalizzati:
– i comuni, le province, le regioni e qualunque altra amministrazione dello Stato Italiano, così come le loro proprietà, compresi società o comunque imprese, terreni, pertinenze, beni mobili e immobili, arredi e ogni altro possesso;
– le società e i loro beni aventi funzioni di servizio pubblico o soggette alla tutela del pubblico interesse anche secondo la legislazione da loro richiamata;
– tutto il territorio del Lombardo-Veneto e le sue pertinenze, comprese l’etere, lo spazio aereo, le viscere della terra i corsi e spazi d’acqua, i canali e le vie reflue, i laghi e le coste secondo il massimo spazio attribuibile dal diritto nazionale ed internazionale;
– le strade e le vie di comunicazione attualmente pubbliche, ogni rete pubblica o di servizio pubblico compreso i loro annessi e quanto ad essi necessari al normale funzionamento;
– i proventi privati derivanti dall’uso dei beni nazionalizzati;
Art. 2 – Quanto sopra elencato è proprietà del rispettivo stato (Veneto, Insubre o Mantovano) nel quale si trova, ogni loro cessione è nulla, chi ne ha il possesso la deve mantenere nella massima efficienza secondo gli interessi del rispettivo stato.
Art. 3 – Chiunque attenti alla completa proprietà di questi beni a danno degli stati della confederazione (anche quando questo attentato sia costituito da attività di mero finanziamento o favoreggiamento) viene punito con la reclusione da un minimo di 10 anni e secondo giurisprudenza e viene obbligato al risarcimento dei danni, o gli eredi compresi fino alla terza generazione se deceduto o irreperibile.
Art. 4 E’ facoltà dei privati rivendicare con ricorso alla rispettiva autorità la proprietà di beni nazionalizzati aventi funzioni socialmente particolari.
La legge entra in vigore il 12 aprile salvo revisione maggioritaria del voto.