Assemblea del Popolo Veneto
in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto
Legge sulla tutela dell’ambiente
Considerato che
- dalla comparsa dell’uomo sulla terra esso ha sostanzialmente vissuto senza produrre sostanze che realizzassero un danno permanente all’ambiente;
nell’ultimo secolo l’uomo ha raggiunto la capacità di interferire nell’ambiente con sostanze in precedenza non presenti in natura ed i cui effetti a lungo termine sono sconosciuti;
molte sostanze vengono messe in commercio ed utilizzate in agricoltura, nell’industria alimentare, in cosmetica, nella sanità ecc, senza una seria valutazione dei danni a lungo termine;
le autorità sanitarie e di tutela dell’ambiente del mondo occidentale non rispettano il principio di precauzione e sono fortemente condizionate dalle lobby;
sostanze vietate dalla legge perché risultate dannose a volte vengono reimmesse in commercio sotto altro nome o con una formulazione variata di poco
su alcune sostanze esiste un monopolio o un oligopolio di fatto che determina nei produttori una capacità di ricatto alle istituzioni
le sostanze dimostrate sicure sono più che sufficienti per assolvere ai bisogni della vita moderna;
L’Assemblea delibera
Art. 1- Ambito e territorialità della legge
- 1. La presente legge tutela l’ambiente e l’essere umano nella loro interezza, e si attua nell’ambito del commercio, in agricoltura, nell’industria alimentare, nella cosmetica, nella sanità, nella tutela dell’ambiente, nelle emissione di radiofrequenze e particelle, nella tecnica nucleare e nanotecnologica, nella genetica ed in ogni ambito per cui l’immissione che permanga nell’ambiente per un tempo superiore ai 3 anni.
- 2. Nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto la presente legge si applica ad ogni oggetto ed essere vivente anche immesso. Inoltre si applica oltre i confini quando sia in preparazione o attuazione una minaccia agli interessi nazionali o all’umanità.
Art. 2- Principio di precauzione
- 1. Vengono chiamate “immissioni” ogni nuova sostanza, anche biologica, un emissione di radiofrequenze o particelle anche nucleari, o nano-dimensionali o ancor minori, o comunque quelle attività che producano durevoli modificazione dell’ambiente e dell’uomo per un periodo di oltre 3 anni. Il principio di precauzione è il criterio per il quale fino a quando non è stata accertata l’innocuità di una immissione essa è considerata un pericolo per l’ambiente e per l’essere umano.
- 2. Sono chiamati enti competenti ogni autorità, istituzione o persona, pubblica o privata, competente nell’ambito di applicazione della presente legge deve attuare il principio di precauzione in ogni decisione.
Art. 3- Divieto generale e immissioni ammesse
- 1. Sono ammesse solo le immissioni già in uso nella Repubblica di Venezia alla data del 12 maggio 1797. Sono altresì ammessi: i Raggi X, i raggi Gamma, l’uso di laser medicali, la corrente elettrica, i led, l’elettronica di consumo, i campi elettromagnetici in uso nell’ambito civile e sanitario se autorizzati, le microonde a bassa potenza limitatamente ai potenziali sicuri, le emissioni nelle fibre ottiche, le emissioni radio se autorizzate dal governo, i combustibili senza piombo esistenti al primo gennaio 1970, gli antibiotici nell’uso esclusivamente ospedaliero o clinico controllato da un medico con preferenza per gli antibiotici di origine vegetale. E’ vietata sia la produzione che la diffusione di ogni altra immissione.