Assemblea del Popolo Veneto
in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto
Contabilizzazione delle spese Istituzionali sostenute
Considerato
- lo stato perdurante di occupazione straniera con conseguenze economiche, culturali e sociali;
- l’attuale spinta inflazionistica;
- che gli agenti delle istituzioni (funzionari, rappresentanti, membri, ecc) sono obbligati a provvedere personalmente per lo svolgimento delle loro funzioni;
- la mancanza di un sistema di contabilizzazione delle spese sostenute;
- la necessità che le istituzioni si conformino ai principi di giustizia ed efficienza;
- che rientrano fra le attività istituzionali anche le missioni, l’organizzazione di incontri informativi, l’elaborazione e promozione di materiale informativo di ogni genere, la gestione dell’infrastruttura digitale, ecc;
- il potenziale di un sistema che incentivi gli agenti al sostegno attivo del processo di liberazione, indipendente dai ruoli ufficiali, che permetta la compensazione degli sforzi una volta ristabilita l’indipendenza de facto;
L’Assemblea delibera
Art. 1- I funzionari della Federazione del Lombardo-Veneto e gli incaricati che hanno anticipato una spesa per l’attività svolta, entro 30 giorni possono presentare domanda di conguaglio al Ministero del Tesoro.
Art. 2- La domanda di conguaglio deve essere accompagnata dai documenti commerciali o affini necessari a dimostrarne la fondatezza.
Art. 3- Più funzionari e incaricati possono presentare un’unica domanda di conguaglio se hanno sostenuto assieme una spesa e specificano l’apporto di ogni singolo.
Art. 4- Il Ministero del Tesoro, valutata la richiesta, può richiedere l’integrazione della documentazione mancante, ed entro 90 giorni determina la percentuale di rimborso spettante che viene comunicata al richiedente. Contro la delibera è possibile ricorrere al Tribunale di Giustizia.
Art. 5- Il Ministero del Tesoro stabilisce le modalità di presentazione di domanda di conguaglio.
Art. 6- Il conguaglio verrà effettuato solo raggiunta l’indipendenza e secondo quanto verrà previsto da una specifica delibera del Governo Federale e secondo la disponibilità di cassa.
La presente legge entra in vigore appena pubblicata.