Legge 2 del 26 Luglio 2022 – Esposizione delle bandiere

Assemblea del Popolo Veneto

in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto


Legge sull’esposizione delle bandiere

Considerato

L’Assemblea delibera

Art.1- Ambito della legge e territorialità

  1. La presente legge disciplina l’esposizione delle bandiere.
  2. Le bandiere ufficiali degli Stati che compongono la Federazione sono:Per lo Stato Veneto, il Leone di San Marco andante con il libro aperto:

    Per lo Stato Mantovano, la bandiera già in uso nel del Ducato di Mantova:
    Per lo Stato Insubre, quella del Biscione già del Ducato di Milano:

    La bandiera ufficiale della Federazione è la seguente:

  3. La bandiera deve essere di materiale nautico di dimensioni almeno 1,5 metri in lunghezza, ed altezza proporzionata. La bandiera va mantenuta in buono stato di conservazione e va sostituita qualora danneggiata. Fino al 1 novembre 2022, qualora non sia disponibile una bandiera idonea, la si può sostituire da rappresentazioni a stampa (su carta plastificata, plastica, tessuto idoneo ecc) o luminose.

  4. La presente legge si applica nel territorio della Federazione del Lombardo-Veneto.

Art.2– Obbligo di esposizione

  1. Sono enti soggetti quelli che svolgono attività di servizio pubblico, qualunque sia la loro proprietà, ivi compresi gli enti dei comuni, le autorità territoriali e di ambito, gli impianti sportivi, le fiere, i mercati, le piazze dove già è esposta una bandiera, le stazioni e i punti di raccordo del traffico, gli eventi pubblici, tutti gli enti formativi, ogni sede radio, televisiva, giornalistica, le sedi di ogni ordine delle professioni o assimilabili, ogni ente che secondo la legislazione del tempo fosse obbligato all’esposizione della bandiera italiana o dell’Unione Europea, tutte le forze già dotate di armamento.

  2. Gli enti soggetti sono obbligati a sostituire entro 30 giorni la bandiera o lo stemma dell’Unione Europea con la bandiera della Federazione del Lombardo Veneto, mentre la bandiera o lo stemma della Repubblica italiana viene sostituito con quello nazionale del proprio Stato.  Le bandiere di altri Stati sono permesse solamente sugli ingressi delle ambasciate autorizzate. Nelle zone di minoranza linguistica riconosciuta è ammessa l’esposizione della bandiera identitaria se già riconosciuta.

Art.3– Sanzioni

  1. La mancata esposizione delle bandiera, se dovuta, o l’esposizione di una da sostituire viene sanzionata con l’ammenda da 100 a 100.000 euro al giorno in proporzione alla percentuale di popolazione raggiunta e alla visibilità comunicativa. L’ammenda è progressivamente aggravata in base alla continuazione del reato

  2. Alla sanzione pecuniaria del comma precedente si aggiunge quella penale determinata in un giorno di carcerazione per ogni giorno di violazione in proporzione alla percentuale di popolazione raggiunta e alla visibilità comunicativa, o per ogni evento espositivo se sporadico. La pena è progressivamente aggravata in base alla continuazione del reato e alla influenza sulla popolazione.

  3. Delle sanzioni rispondono solidalmente il responsabile del fatto, il rappresentante legale dell’ente o facente funzioni, ed esauriti i loro averi risponde l’ente con i propri averi.

Art.4– Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.


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Asenblea del Popoło Véneto