Legge 5 luglio 2012 – Riforma costituzionale della suddivisione dei territori veneti, lombardi e mantovani
Governo del Popolo Veneto – Governo del Lombardo-Veneto
Stato delle Venetie, Lombardo e Mantovano
Riforma costituzionale della suddivisione dei territori veneti, lombardi e mantovani
– Status di “corpo separato” dell’Autogoverno del Popolo Veneto
– Creazione del Senato Federale e delle Istituzioni del Lombardo-Veneto
– Giurisdizione federale del Lombardo-Veneto e meccanismi di devoluzione nazionale
Il Governo del Popolo Veneto, già Governo dei territori Veneti, Lombardi e Mantovani:
Visti i diritti internazionali del Popolo Veneto e i suoi diritti di popolo indigeno dell’Alto Adriatico
Visti i diritti di autogoverno del Popolo Veneto nella legislazione italiana art.2 L.n.340/1971 e L.n.881/1977
Vista la autodeterminazione e gli statuti del Popolo Veneto del 1999
Visto lo statuto e l’esercizio del Governo del Popolo Veneto e dell’Assemblea del Popolo Veneto
Visto lo statuto e l’esercizio del Tribunale del Popolo Veneto
Vista la nascita della Costituente per lo Stato Veneto
Vista la dichiarazione di sovranità ed indipendenza dello stato delle Venetie del ottobre 2006
Vista la incompletezza del referendum monarchia repubblica del 1946
Vista la illegalità dell’annessione del Lombardo-Veneto del 1866 in quanto territorio occupato e governato da un governo fantoccio che ha impedito il voto libero delle popolazioni
Visto che nei trattati internazionali del 1866 la rappresentanza politica ed amministrativa del Regno Lombardo-Veneto era attribuita al governo del popolo veneto
Visto l’annullamento dell’annessione del Lombardo-Veneto da parte della Repubblica Italiana nel 2010
Vista la “Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali” del Consiglio d’Europa
Vista la negazione dei diritti di esistenza e l’assimilazione forzata del Popolo Veneto da parte dello Stato Italiano accertata dal comportamento delle istituzioni italiane a partire dall’autodeterminazione del popolo veneto avvenuta nel 1999
Considerando che
Il trattato internazionale di Vienna del 3 ottobre 1866 assegnavano al governo veneto la rappresentanza politica del Regno Lombardo-Veneto, sovranità che è stata sostituita da un governo fantoccio del Regno d’Italia.
Il popolo veneto, soggetto di diritto internazionale e sovrano, ha autodeterminato proprie Istituzioni sovrane, e le Istituzioni di Autogoverno del popolo veneto, divenute Stato delle Venetie, sono succedute al governo del Lombardo-Veneto estendendo la propria giurisdizione all’intero territorio Lombardo-Veneto.
La rivendicazione politica della sovranità veneta sul Regno Lombardo-Veneto è tanto più legittima in quanto il Lombardo-Veneto è l’erede giuridico della Repubblica Veneta, ma nella sostanza la sovranità del popolo veneto e quella del Lombardo-Veneto si pongono su piani di diritto differenti, il primo nell’alveo del moderno diritto dei popoli, il secondo afferisce al diritto storico degli Stati nella comunità internazionale e quindi relativamente più consolidato rispetto a quello dei popoli.
In base alla successione delle leggi il Governo del Popolo Veneto – Governo dello Stato delle Venetie ha sovranità e rappresentanza politica sullo Stato Lombardo-Veneto, ossia sui territori delle Venetie, Lombardia e Mantova.
I mutamenti istituzionali, politici e giuridici intervenuti dal 1999 pongono la necessità di salvaguardare e tenere separati i diritti del popolo veneto da quello dello Stato Lombardo-Veneto tanto più che il popolo veneto gode di una tutela differenziate e plurima sul piano del diritto internazionale
L’evoluzione e l’estensione territoriale delle Istituzioni del Popolo Veneto, pur essendo un frutto naturale non programmato, hanno posto il popolo veneto nel lombardo-veneto in una posizione prevalente rispetto alle altre comunità che lo compongono, ed è nella cultura millenaria dei Veneti cercare invece la pacifica e leale collaborazione delle stesse.
E’ interesse del Popolo Veneto poter agire in quanto popolo indigeno, o in quanto previsto dalle tutele internazionali dovute alle minoranze nazionali e alle nazioni transfrontaliere, o in forma di Autogoverno, o quale erede di stato, e pur aspirando in diversi gradi alla sovranità quale soggetto di diritto internazionale le condizioni attuali non gli garantiscono attualmente un compiuto autogoverno e un risarcimento delle proprie antiche potestà storiche, economiche, artistiche e culturali che gli spettano storicamente.
Le azioni di rappresentanza autonoma e di tutela del Popolo Veneto quale minoranza nazionale o quale “superiorem non recognoscentes” in quanto costituiscono un “corpo separato” inalienabile seppure attualmente parte fondante e necessaria del processo di ricostruzione e liberazione dello Stato Lombardo-Veneto possono essere nettamente distinte dall’agire delle Istituzioni del Lombardo-Veneto.
Vi è la necessità di rendere autonome e indipendenti le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto pur essendo esse costruttrici e partecipi alle Istituzioni dello Stato Lombardo-Veneto, e allo stesso tempo è necessario garantire equa rappresentanza ad ogni minoranza nazionale nel Lombardo-Veneto.
Tutto questo considerato, il Governo del Popolo Veneto nell’esercizio del potere costituente sul Lombardo-Veneto e nei limiti del presente atto fondativo
decreta
TITOLO 1 – RIFORMA DELLE ISTITUZIONI VENETE
Capo 1 – Corpo separato del Popolo Veneto
1. Il Governo del Popolo Veneto devolve la rappresentanza ed il governo del Lombardo-Veneto al Governo Federale del Lombardo-Veneto, ma la minaccia alle sovranità del popolo veneto può portare alla revoca.
2. Per quanto concerne le questioni federali del Lombardo-Veneto il Governo federale del Lombardo-Veneto è disgiunto del Governo del Popolo Veneto fatto salvo il diritto di supplenza sussidiaria e il diritto di revoca da parte del Governo del Popolo Veneto.
3. Nel territorio federale le norme in precedenza applicate restano in vigore per quanto compatibili sotto la responsabilità del governo federale.
4. Il Governo federale ed ogni istituzione del Lombardo-Veneto riconoscono che i diritti nazionali ed internazionale del popolo veneto come ad oggi determinati, compreso il diritto al pieno autogoverno nazionale e territoriale, sono inalienabili, costituiscono quindi un “corpo separato” e inalienabile dell’ordinamento; questa norma non può essere modificata se non mediante referendum di tutto il popolo veneto in tutti i suoi territori storici
5. Le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto – Stato delle Venetie (Governo del Popolo Veneto, Tribunale del Popolo Veneto, Assemblea del Popolo Veneto o Assemblea dei Membri) esercitano le loro competenze esclusivamente nel territorio nazionale veneto.
6. L’Autogoverno del popolo veneto può autonomamente perseguire il diritto di essere riconosciuto come popolo o come minoranza nazionale anche al di fuori della legislazione federale, ma le azioni legali in tal senso dovranno essere notificate obbligatoriamente al Governo Federale.
TITOLO 2 – FONDAZIONE DELLE ISTITUZIONI FEDERALI
Capo 1 – Federazione del Lombardo-Veneto
1. Vengono riconosciute nel Lombardo-Veneto le minoranze nazionali Veneta, Lombarda e Mantovana, ciascuna con parità di diritti all’interno delle rappresentanze istituzionali.
2. Il Lombardo-Veneto è la federazione dei territori nazionali veneti, lombardi e mantovani
3. Lo Stato Lombardo-Veneto riconosce sé stesso come la continuità giuridica del Regno Lombardo-Veneto, a sua volta già erede della Repubblica Veneta.
Capo 2 – Autogoverno delle nazionalità
1. Veneti, Lombardi e Mantovani hanno il diritto all’Autogoverno nel rispetto dei diritti storici di ciascuna popolazione . Il Governo Federale ha il potere di supplenza in assenza dell’esercizio di tale diritto.
2. Lo Stato Lombardo-Veneto garantisce ad ogni minoranza nazionale riconosciuta il diritto ad un referendum per il proprio pieno autogoverno internazionale appena la piena sovranità dello Stato Lombardo-Veneto sarà raggiunta.
3. Ciascuna minoranza Veneta, Lombarda o Mantovana ha diritto ad autodeterminare una legge di rispettiva cittadinanza, un proprio governo nazionale, una propria assemblea elettiva nazionale ed un proprio tribunale di giustizia, i cui statuti verranno approvati dal Governo Federale.
4. L’Assemblea dei Lombardi e l’Assemblea dei Mantovani dovranno essere provvisoriamente elette dai cittadini della rispettiva minoranza e territorio con il sistema elettorale in zonta già in uso nell’Assemblea del Popolo Veneto fino al raggiungimento dei 50 membri attivi nella specifica assemblea, al traguardo del quale essa potrà dotarsi di un proprio nuovo statuto approvato dal Governo Federale.
5. Su richiesta di almeno 3 cittadini della rispettiva minoranza il Governo Federale in supplenza sussidiaria potrà determinare gli statuti provvisori delle istituzioni nazionali non ancora autodeterminate, concordandone con essi i contenuti.
Capo 3 – Anagrafi nazionali e cittadinanza lombardo-veneta
1. L’anagrafe del Popolo Veneto resta l’anagrafe identificativa dei soli cittadini di nazionalità veneta.
2. Vengono istituite l’ Anagrafe del Popolo Lombardo e l’Anagrafe del Popolo Mantovano che temporaneamente applicano per le rispettiva nazionalità criteri di nazionalità analoghi a quelli applicati dall’Anagrafe del Popolo Veneto.
3. Ciascuna assemblea nazionale ha diritto di determinare i propri criteri di nazionalità e cittadinanza fatta salva l’approvazione delle altre assemblee nazionali e del Senato.
4. Non è ammessa la revisione dei criteri di nazionalità quando questo fa aumentare i cittadini di quella nazione di un numero superiore al 10% ogni 5 anni e comunque la variazione dei criteri di nazionalità non entra in vigore se non è trascorso almeno 1 anno dalla loro emanazione.
5. Una comunicazione continua verrà attuata fra le anagrafi nazionali riguardo ai cittadini delle singole nazionalità appena le condizioni renderanno sicura la condivisione dei dati
6. Sono cittadini del Lombardo-Veneto i cittadini iscritti ad una anagrafe nazionale veneta o lombarda o mantovana.
7. La cittadinanza del Lombardo-Veneto si aggiunge e non sostituisce la cittadinanza di ciascuna nazionalità.
8. Il Governo Federale ha diritto di ottenere dalle anagrafi nazionali sommari dati statistici sulla numerosità degli iscritti.
Capo 4 – Ambito territoriale
1. Il Lombardo-Veneto è suddiviso nei territori denominati Venetie, Lombardo e Mantovano
2. Il territorio delle Venetie comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente spettanti alla nazione veneta, e in particolare, ma non esclusivamente, comprende il territorio delle attuali province di Bergamo, Brescia, Crema e Lodi, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Rovigo, Pordenone, Udine. Le province delle Venetie sono autonome, il capoluogo è Venezia.
3. Il territorio del Lombardo comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente spettanti alla nazione lombarda, e in particolare, ma non esclusivamente, comprende il territorio delle attuali province di Como, Lecco, Pavia, Sondrio, Varese, Monza-Brianza e Milano. Le province lombarde sono autonome, il capoluogo è Milano.
4. Il territorio del Mantovano comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente spettanti al Ducato di Mantova, e in particolare il territorio dell’attuale provincia di Mantova che ne è il capoluogo.
5. Ciascuna provincia ha un proprio consiglio provinciale composto da un minimo di 3 membri eletti e di massimo di 1 membro eletto ogni 70.000 abitanti elettori. Il Consiglio elegge un proprio presidente. Gli statuti provinciali sono convalidati dalla rispettiva Assemblea nazionale.
Capo 5 – Lingue e minoranze linguistiche
1. La lingua ufficiale del Lombardo-Veneto è l’italiano.
2. Nei territori dove sono storicamente parlate sono riconosciute come lingue proprie ed ufficiali il veneto, il lombardo, l’emiliano-mantovano, il friulano, il ladino, lo sloveno, il walser, il tedesco e il cimbro.
3. Fatto salvo il diritto delle minoranze linguistiche riconosciute, la “Carta europea sulle lingue locali e regionali” del Consiglio d’Europa è parificata alle norme di rango costituzionale e viene attuata dalle Assemblee nazionali.
4. Ciascuna Assemblea nazionale determina le modalità con le quali 50.000 cittadini di un territorio uniforme locutori uno stesso idioma storico ottengono il riconoscimento di minoranza linguistica.
5. Ciascuna provincia produce una mappa delle lingue parlate storicamente nel proprio territorio, redatta con criteri scientifici e dati dialettometrici rilevati sul campo. Per quanto concerne le lingue riconosciute l’azione amministrativa provinciale si adatta alla mappa linguistica nella comunicazione ai propri cittadini. Le province collaborano affinché i cittadini di una stessa lingua vengano amministrati da una stessa autorità.
6. Nel territorio dove è parlata una lingua riconosciuta il cittadino ha diritto a ricevere ed inviare ogni corrispondenza istituzionale in tale lingua. La indisponibilità di cassa può eccezionalmente e provvisoriamente menomare tale diritto salvo accordi con le rappresentanze delle minoranze che ne coprano i costi.
Capo 6 – organizzazione federale
1. Il Lombardo-Veneto ha un Governo Federale, un Senato Federale e un Tribunale Federale, ciascuno con un proprio statuto determinati provvisoriamente con atto del Governo Federale e approvato alla prima riunione delle rispettive entità.
2. Le variazioni di competenze delle Istituzioni federali del Lombardo-Veneto vengono determinate di comune accordo con le minoranze Veneta, Lombarda e Mantovana, nel rispetto del principio di sussidiarietà bidirezionale e secondo leale cooperazione per cui ogni materia che possa essere gestita da una minoranza le spetta di diritto.
3. Qualunque ente istituzionale federale ha uno statuto o una costituzione nel quale si sancisce il rispetto dei diritti umani come riconosciuti dall’assemblea dell’ONU alla data del 1 luglio 2012.
4. Sulle materie federali spetta al Tribunale Federale la risoluzione dei conflitti di poteri fra istituzioni federali e i conflitti fra legge federale e nazionale sottoposte da un giudice nazionale.
5. Qualora un conflitto di competenza federale o attribuzioni di materie non possa essere risolto per composizione fra le Istituzioni federali o con il giudizio del Tribunale, il Tribunale del Popolo Veneto agirà come giudice di Ultima Istanza.
6. Le Istituzioni Federali hanno sito internet www.lombardo-veneto.net che agisce come organo di pubblicazione ufficiale delle norme, dei regolamenti, delle direttive e di ogni atto ministeriale. Il presente decreto verrà ivi pubblicato integralmente come atto fondativo.
7. Le Istituzioni federali apporranno sulla propria documentazione i 3 simboli nazionali determinati da ciascuna assemblea. Provvisoriamente le Istituzioni federali useranno congiuntamente il Leone in Moeca Veneto, il Biscione Lombardo e l’Aquila Mantovana.
Capo 7 – Governo Federale
1. Il Governo Federale rappresenta legalmente il Lombardo-Veneto nei rapporti internazionali.
2. Il Governo Federale è composto dal presidente, dai ministri, e dai delegati del senato al governo.
3. Il presidente del governo è nominato dal voto di almeno 2/3 dei senatori in carica. Il mandato del Presidente del Governo non è soggetto a scadenza. Almeno un decimo dei senatori in carica può richiedere una nuova votazione o la sua sostituzione. Il regolamento del Senato stabilisce le modalità di presentazione della mozione di rinnovo del presidente.
4. Il presidente del Governo sceglie liberamente i ministri, ma il senato ha diritto di veto.
5. Il Governo Federale dispone di un apparato di sicurezza regolato dalla legge federale e costituito al 75% dai delegati dei Governi nazionali. L’apparato di sicurezza federale non interferisce sulle competenze dei singoli autogoverni
6. Il Governo Federale non può menomare il proprio territorio o quello del Popolo Veneto se non a seguito di un referendum svolto in tutto il territorio statuale nel quale tutti i cittadini del popolo interessato abbiano potuto votare liberamente e secondo norme emanate in pieno autogoverno internazionale. Questa norma non può essere modifica se non attraverso un referendum in pieno autogoverno di tutto il Lombardo-Veneto.
Capo 8 – Senato Federale
1. Il Senato federale del Lombardo-Veneto è composto da non più di 200 membri, e comprende i delegati delle Assemblee nazionali, i 3 presidenti dei Tribunali Nazionali, i ministri del Governo, il capo di ciascuna Alta Autorità, gli altissimi funzionari dello Stato, e, sulla base della legge votata dal Senato stesso, i cittadini fra i più capaci e i meritevoli in numero non inferiore al 15% dei senatori.
2. Le Assemblee Nazionali Veneta, Lombarda e Mantovana, ciascuna con proprio metodo, distaccano nel Senato federale un membro ogni 200.000 residenti arrotondati per eccesso.
3. Il mandato di Senatore federale dura un massimo di 2 anni, rinnovabile una sola volta continuativa.
4. Il Senato è presieduto dal capo del governo federale e vota a maggioranza assoluta dei presenti. Il Senato nomina fra i suoi membri 3 vicepresidenti.
5. Il Senato federale nomina 3 suoi membri a consiglieri del Governo federale che per un massimo di 6 mesi parteciperanno alle sedute del governo con pieno titolo di voto. Ogni 4 mesi il Senato sostituirà almeno un consigliere nel governo, potendo rinnovare la carica del consigliere per non più di 2 volte consecutive e comunque non più di 5 volte in 5 anni.
6. Il Senato può regolamentare l’azione degli apparati di sicurezza federali e controllarli a mezzo di speciali commissioni che relazionano annualmente al governo e alle assemblee nazionali. Gli organi di sicurezza federale non interferiscono sulle competenze dei singoli autogoverni.
Capo 9 – Garante dell’Ordinamento
1. I presidenti dei 3 Tribunali nazionali svolgono a turno per 6 mesi la funzione di Garante Supremo dell’ordinamento del Lombardo-Veneto. Il mandato del Garante viene prorogato di 3 mesi ogni qualvolta è eletto un nuovo presidente del Governo.
2. Il Garante dell’Ordinamento, o gli altri 2 presidenti di Tribunale nazionale se d’accordo fra loro, possono mettere in stato di accusa il presidente del Governo federale, i ministri, i membri di un governo nazionale, un membro del senato riguardo a violazioni della legge internazionale sulla sovranità dei popoli, o per atti che mettono in attentato la sovranità di una nazione o della federazione del Lombardo-Veneto per quanto incompatibile con le leggi, come per crimini contro l’umanità se riconosciuti internazionalmente. Sullo stato di accusa decide il Senato integrato dai 12 magistrati più anziani della federazione e con l’esclusione del voto degli accusati. Le sentenze del Senato sono immediatamente esecutive, i condannati possono appellarsi alla propria assemblea nazionale. La sentenza del Senato e d’appello debbono essere confermate da tutte le Assemblee nazionali.
3. Il Garante dell’Ordinamento può essere messo in stato di accusa dal Governo collegialmente, le accuse sono giudicate dal Senato integrato dai 12 magistrati federali più anziani anche in appello.
Capo 10 – Tribunale Federale
1. Il Tribunale federale decide sui conflitti di attribuzione e di potere fra Governo, Senato, Autorità, Governi nazionali e Assemblee nazionali per le sole materie federali.
2. Parimenti spetta al Tribunale Federale la risoluzione dei conflitti di poteri fra istituzioni federali e i conflitti fra legge federale e nazionale sottoposte da un giudice nazionale sulle materie federali.
3. Il collegio giudicante è costituito da un massimo di 15 giudici che decidono collegialmente.
4. Fanno parte di diritto del collegio i 3 presidenti dei Tribunali nazionali e 2 magistrati nominati dal Senato. I rimanenti alti magistrati sono delegati dalle singole Assemblee secondo criteri e numerosità determinati in maniera concordata fra i 3 governi nazionali .
5. Il collegio sceglie un presidente che resterà in carica per 6 mesi rinnovabile 1 sola volta consecutiva e che agisce da unico portavoce.
Capo 11 – Alte Autorità
1. Le Alte Autorità sono istituite dal Senato per specifiche materie tassativamente determinate senza interpretazione analogica e hanno un presidente nominato dal Senato.
2. Le Alte Autorità si conformano alle direttive del Governo Federale e tuttavia sulle materie loro conferite hanno potere di indirizzo e regolamentazione. Sui conflitti di attribuzione fra Autorità decide il Tribunale Federale.
3. Le nuove Alte Autorità non possono esercitare la loro funzione se non dopo l’approvazione del loro statuto da parte di ciascuna assemblea nazionale interessata dalla sua azione.
4. Ciascuna Assemblea nazionale può istituire liberamente con un’altra Assemblea una Autorità di cooperazione per determinati ambiti o tematiche territoriali senza l’interferenza del Governo Federale, ma la risoluzione dei conflitti di poteri è giudicata dal Tribunale Federale.
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il Governo del Lombardo-Veneto ha sede presso lo Stato delle Venetie in Rubano.
2. Gli attuali componenti del Governo del Popolo Veneto assumono gli stessi ruoli nel Governo Federale fino alla nomina di un nuovo presidente del Governo Federale da parte del Senato Federale.
3. L’Assemblea del Popolo Veneto provvederà a delegare i propri membri appena sarà costituita l’Assemblea nazionale Lombarda o l’Assemblea Nazionale Mantovana.
4. La presente legge viene notificata ai membri dell’Assemblea del Popolo Veneto avvertendoli che è loro facoltà proporre emendamenti entro il termine di 60 giorni.
La presente legge è emanata dal Governo del Lombardo – Governo del Popolo Veneto valevole su tutto il territorio di Venetie, Lombardo e Mantovano, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sui siti ufficiali www.statoveneto.net e www.lombardo-veneto.net
Firmato
Il Presidente del Governo ( B.H. Loris Palmerini ) _______________________________
Il Ministro dell’Innovazione ( B.H. Andrea Lunardon ) _______________________________
Il Ministro delle Foreste ( B.H. Massimo Lando ) _______________________________