Legge 3 del 9 febbraio 2022 M.V. – Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini

Assemblea del Popolo Veneto

in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto


Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini

Considerato

L’Assemblea delibera

Art.1- Per “Entomofagia” si intende il consumo di animali appartenenti alla classe animale degli insetti come alimento.

Art.2- Ai fini della presente legge, si utilizza l’espressione “animali affini agli insetti” per indicare gli artropodi che, pur non appartenendo alla classe animale degli insetti, sono comunque estranei alle tradizioni, usanze e costumi alimentari del Lombardo-Veneto. Le “pratiche affini all’entomofagia” sono intese come il consumo di animali affini agli insetti.

Art.3- È vietata la distribuzione commerciale di prodotti destinati al consumo alimentari composti interamente o parzialmente da insetti e animali affini.

Art.4- Il Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica è il riferimento per la classificazione delle specie animali ai fini applicativi della legge stessa.

Art.5- Le modifiche introdotte dalla Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoologica (ICZN) al Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica dopo la pubblicazione della presente legge non hanno effetti sulla legge stessa.

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


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Asenblea del Popoło Véneto