Assemblea del Popolo Veneto
in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto
Istituzione dei Vicepresidenti dell’Assemblea
l’Assemblea delibera
Art 1 – il Presidente dell’Assemblea, dal giorno di validità della presente legge oppure entro 15 giorni dall’assunzione della carica, è tenuto ad indicare almeno un membro quale vicepresidente che lo sostituirà in caso di impedimento (assenza, malattia, irreperibilità) o su delega specifica. In caso di impedimento del Presidente il Vicepresidente più anziano lo sostituisce.
Art 2 – Il Presidente può delegare ad un Vicepresidente alcune funzioni in via generale, ma è tenuto a vigilare sulle azioni da egli compiute e ne è corresponsabile.
Art 3 – Le nomine e gli incarichi dei vicepresidenti vanno preventivamente comunicate all’Assemblea con almeno 24 ore di anticipo e decadono immediatamente quando il Presidente cessa le funzioni.
La presente legge entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione.