Assemblea del Popolo Veneto
in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto
Gestione dei Beni digitali e Criptovalute
Considerato
- che il meccanismo di gestione dei fondi deve conciliare la tutela della riservatezza dei donatori con le necessità istituzionali di monitoraggio e contabilità;
- quanto approfondito nella relazione annessa;
L’Assemblea delibera
Art. 1- Il Governo ha la facoltà di designare e sospendere uno o più soggetti alla gestione e custodia di criptovalute e altri beni digitali.
Art. 2- Un incaricato ha l’onere di custodire i codici d’accesso ai fondi con diligenza, sicurezza, scrupolosità e secondo le migliori pratiche.
Art. 3- Il mandato dell’incaricato ha una durata di 12 mesi rinnovabile dal Governo e può condurre solo 2 mandati consecutivi.
Art. 4- Il Governo deve notificare il mandato ed eventuali variazioni degli incarichi ai presidenti dell’Assemblea e del Tribunale.
Art. 5- Vengono forniti alla Commissione Finanziamento gli strumenti per monitorare i beni digitali per quanto possibile in tempo reale o come minimo mensilmente con il patto della riservatezza delle informazioni stesse.
Art. 6- L’Incaricato non può delegare le sue funzioni e responsabilità connesse.
Questa legge entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione.