Legge 2 del 8 Settembre 2022 – Pagamenti delle persone umane e tutela dei dati ad esse pertinenti

Assemblea del Popolo Veneto

in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto


Considerato

l’Assemblea delibera

Art.1- Alle Istituzioni o facente funzione è vietata l’imposizione alle persone di utilizzo di un qualunque metodo di pagamento tracciato per importi inferiori all’equivalente di 20000 Dogadi1

Art.2- Non sono tracciati i pagamenti fino a 100.000 Dogadi esclusivamente per i beni non storici acquistati per l’esportazione.

Art.3- I pagamenti ravvicinati finalizzati ad una stessa operazione sono considerati un pagamento unico.

Art.4- La detenzione di contanti di contanti e/o equivalenti preziosi per valore superiore a 200.000 Dogadi deve poter essere giustificato documentalmente.

Art.5- Le carte di pagamento elettronico non hanno limiti di pagamento se non quelli stabiliti contrattualmente fra le parti.

Art.6- I valori monetari vanno ricalcolati rispetto al loro potere di acquisto effettivo al momento della legge.

NOTE

  1. Importo aggiornato con Legge 2 del 9 febbraio 2022 M.V. ↩︎


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Asenblea del Popoło Véneto