In baxe a le normative aprovàe da l’Asenblea durante le riunion:
(2013) 17 xenaro m.v., (1999) 26 set
In baxe a le normative aprovàe dal Governo co i Decreti:
(2011) 20 luj, (2009) 28 diç, (2002) 20 mar,
Xe in vigore el seguente:
Codexe Civile
26 setenbre 1999
Il popolo veneto istituisce la “Lista dei crimini” e la “Lista degli usi” contenenti le sanzioni e le regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere enunciato in almeno una di tali liste.
I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui fornita riguardo agli usi.
D. 20 marso 2002
Tuti prexenta denuncia de£e spexe e dei introiti, e conserva i documenti pa 5 ani.
D. 28 diç 2009
Articolo 7 – In attesa di una organica sistematizzazione delle Lista dei Crimini e della lista degli Usi, vengono rese esecutive nell’ordinamento veneto tutte le fattispecie di reato e tutte le fattispecie del codice civile della legislazione italiana vigenti al 23 maggio 1992, sempre che esse non siano in contrasto con le norme venete oppure con i principi comuni agli stati Europei e salvo giurisprudenza veneta.
D. 20 lujo 2011
a) La persona giuridica o ente privato di qualunque tipologia, anche se giurisdizione non veneta, che nel territorio di Autogoverno del Popolo Veneto agisca in sfregio alle leggi di autogoverno, risponde del danno causato senza termini di prescrizione.
b) Se non diversamente determinato, il danno causato si determina in base al lucro ottenuto o vantaggio economico anche indiretto addizionato di tutte le spese sostenute per la stima stessa del danno e per le operazioni di valutazione amministrativa, il tutto ricalcolato con l’inflazione effettiva Eurostat per la regione e con un interesse di mora del 10% annuo.
c) I costi della pratica burocratica, per il recupero effettivo delle somme spettanti, e per ogni altra incombenza a carico dell’amministrazione pubblica a seguito di intoppi e ritardi, vengono addebitati annualmente e diventano parte integrante del debito a partire dal secondo anno. Viene istituito un tariffario centralizzato dei costi secondo giurisprudenza.
d) Il dovere di riparazione del danno spetta al responsabile legale e solidalmente ai soci o ai correi, anche qualora si tratti di ente associativo od esponenziale, e si trasmette fino a copertura del danno a chiunque abbia ottenuto un vantaggio economico, può comportare il sequestro dei beni assunti o acquisiti per incauto acquisto. Il dovere di risarcimento del danno si trasmette agli eredi fino a completa copertura e secondo giurisprudenza.
e) le amministrazioni di altri stati, gli enti di altra giurisdizione, gli enti internazionali governativi e non governativi, le unioni e federazioni di stati o comunque associati, e qualunque altra forma giuridica dotata di personalità internazionale rispondono solidalmente del danno anche quando agiscono al di fuori del territorio di Autogoverno se con la loro azione o carenza di azione agevolano le persone e gli enti nel cagionamento di un danno o nel compimento di reati
f) nel territorio di autogoverno sono esenti dal risarcimento del danno le ambasciate e gli ambasciatori esclusivamente per quanto strettamente necessario all’esercizio delle proprie funzioni e quando effettuate nel mutuo riconoscimento istituzionale.
17 xenaro 2013 m.v. (2014)
No ghe xe prescrision par nesun proceso civiłe e penałe, fata ecesion par i dani economici soto el vałore de 1000 euro e i reati penałi co pena masima de 1 ano.