Legge 1 del 18 gennaio 2022 M.V. -Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini

Assemblea del Popolo Veneto

in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto


Autotutela e prescrizione dei diritti dei cittadini

Considerato

l’Assemblea delibera

 Art. 1 – non vanno in prescrizione le responsabilità civili, penali, i danni economici, i diritti patrimoniali stabiliti dalle norme di autogoverno, come altresì i diritti derivanti da cessioni e successioni.

Art. 2 – i procedimenti di ogni tipo, anche penali o con oggetto interessi e diritti anche economici e morali, sono legalmente validi solo se istruiti e decisi da amministrazioni derivanti dalle istituzioni che fanno parte dell’ordinamento giuridico scaturito dall’autodeterminazione del popolo Veneto del 1999 e dalla successione al Lombardo-Veneto del 2006.

Art. 3 – il principio ne bis in idem si applica solo alle pronunce di cui all’art.2.

Art. 4 – quando il cittadino del popolo veneto o del Lombardo-Veneto iscritto all’anagrafe è costretto a difendersi o chiedere giustizia alle autorità occupanti o comunque abusive, non viene meno e non si prescrive il suo diritto stabilito dalla legislazione di autogoverno, e potrà farlo valere in seguito al termine dell’occupazione.

Art. 5 – per i danni cagionati dalle pronunce di autorità abusive ne rispondono solidalmente le stesse e i loro funzionari e le entità giuridiche, politiche, gli Stati e le organizzazioni da cui promanano.

Art. 6 – nelle pronunce che rivedono le decisioni di autorità abusive si tiene conto anche del danno economico ed esistenziale dei danneggiati, secondo giurisprudenza e secondo i canoni internazionali.

Art.7 – Il Tribunale del Popolo Veneto diventa anche ‘Tribunale del lombardo-veneto’.1

Art. 8 – Nel Lombardo-Veneto non sono efficaci, se non vengono registrate al Tribunale del Lombardo-Veneto, tutti gli atti (comunque denominati) che stabiliscono diritti reali (cessioni, concessioni, affitti ecc) su immobili, terreni, sfruttamento delle acque e delle zone acquose, sfruttamento  minerario e delle risorse minerarie, sfruttamento delle frequenze radio ed elettromagnetiche, sfruttamento boschivo, parti o interi di imprese di qualunque forma. Sui diritti lesi non esiste usucapione o diritto acquisito se non in virtù di una sentenza del Tribunale del Lombardo-Veneto. Nel territorio dello Stato Veneto la legge non può devolvere la competenza ad altri che al Tribunale del Popolo Veneto.2

La presente legge entra in vigore appena pubblicata.


NOTE

  1. Articolo 7 aggiunto con legge del 13 Aprile 2023 ↩︎
  2. Articolo 8 aggiunto con legge del 13 Aprile 2023 ↩︎

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Asenblea del Popoło Véneto