Assemblea del Popolo Veneto
in funzione di Senato Federale del Lombardo-Veneto
Regolazione dell’Entomofagia e pratiche affini
Considerato
- che la Entomofagia, ovvero il consumo di insetti come alimento, è una pratica diffusa in alcune culture del mondo ma estranea alle tradizioni alimentari delle nazioni della Federazione del Lombardo-Veneto. Tuttavia, negli ultimi anni si è manifestata una tendenza nel promuovere gli insetti ed animali affini come fonte alternativa di proteine, spesso sostenendo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e nutrizionale, oltre a contribuire a mitigare la fame nel mondo. Tuttavia, il consumo di insetti e affini, oltre a non risolvere il problema dello spreco alimentare, costituisce un rischio per la salute umana giacché non si può affermare che tale pratica sia sicura, alla luce dell’attuale evidenza scientifica, senza menzionare il fatto che tale pratica è inconciliabilmente con la cultura e usanze alimentari autoctone. Inoltre, la normalizzazione dell’Entomofagia e pratiche affini potrebbe incoraggiare il consumo di insetti selvatici, con conseguenze negative sull’equilibrio ecologico e sulla biodiversità;
L’Assemblea delibera
Art.1- Per “Entomofagia” si intende il consumo di animali appartenenti alla classe animale degli insetti come alimento.
Art.2- Ai fini della presente legge, si utilizza l’espressione “animali affini agli insetti” per indicare gli artropodi che, pur non appartenendo alla classe animale degli insetti, sono comunque estranei alle tradizioni, usanze e costumi alimentari del Lombardo-Veneto. Le “pratiche affini all’entomofagia” sono intese come il consumo di animali affini agli insetti.
Art.3- È vietata la distribuzione commerciale di prodotti destinati al consumo alimentari composti interamente o parzialmente da insetti e animali affini.
Art.4- Il Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica è il riferimento per la classificazione delle specie animali ai fini applicativi della legge stessa.
Art.5- Le modifiche introdotte dalla Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoologica (ICZN) al Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica dopo la pubblicazione della presente legge non hanno effetti sulla legge stessa.
Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.