Legge n. 2 del 23 novembre 2023 – Divieto di produzione, distribuzione ed etenzione di carne sintetica
Considerato
che la carne sintetica presenta rischi per la salute umana, un potenziale impatto sulla biodiversità e sulle tradizioni culinarie autoctone
L’Assemblea delibera
Art. 1- Ai fini della presente legge, per “carne sintetica” si intende qualsiasi prodotto ottenuto attraverso tecniche di ingegneria cellulare, clonazione cellulare, stampa tridimensionale di proteine o altri processi che ricreano le caratteristiche della carne animale.
Art. 2- È vietata la produzione, distribuzione e detenzione di carne sintetica.