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Diritto

1. “L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.” (art.2 Legge Cost. 22 maggio 1971, n. 340 ) ;
2. l’art.2 della legge n. 340/1971 è il riconoscimento del “popolo veneto” fatto dalla Repubblica Italiana con legge approvata da un parlamento italiano legittimamente eletto il quale ha riconosciuto al popolo veneto anche il diritto di “autogoverno” nei territori ove esso è presente in Italia ed in conformità alla sua storia;
3. il diritto di “autogoverno” del “popolo veneto” è il diritto legale degli amministrati di eleggere i propri amministratori direttamente, e quindi nel caso dei veneti, il diritto di eleggere direttamente Prefetti, Commissari del Governo alla Regione, Presidente di Assemblea, Questori, Direttori regionali di tutte le funzioni statali, Magistrati, Procuratori, Procuratori Generali, ecc., compreso il Capo del Governo politico nazionale, ovviamente del governo veneto, così come di ogni vertice del potere operante sul territorio nazionale veneto;
4. con legge 25.10.1977, n. 881 la Repubblica Italiana, obbligata dall’art.10 della Costituzione Italiana, ha ratificato e reso esecutivi come leggi della Repubblica il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” (“International Covenant on Civil and Political Rights”) e il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” dandone “piena attuazione” nella stessa L.n.881/1977, pur essendo per altro i patti già entrati in vigore nel diritto internazionale il 23 marzo 1976 e dunque di già da allora efficaci per disposto dello stesso art.10 della Costituzione Italiana;
5. il “diritto di autodeterminazione dei popoli” è spiegato dai “patti internazionali” resi esecutivi con la legge n.881 del 1977 nel passaggio “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.” articolo 1 punto 1 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici” ratificato e reso esecutivo con L.n.881/1977;
6. “Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite.” (art.1.3 “patto sui diritti civili …” L.n.881/1977) e dunque ogni funzionario operante per conto dello Stato Italiano ha l’obbligo di promuovere l’attuazione di tali diritti ed in pratica è obbligato a promuovere e a riconoscere legittimità e sovranità alle istituzioni di autogoverno/autodeterminazione del popolo veneto ossia ad ogni ordinanza, decreto o legge o sentenza emesso da autorità di autogoverno del popolo veneto, anche fosse indirizzata allo Stato Italiano ed al suo Capo; infatti, poiché “Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d’altro genere, in vigore. ” (Articolo 2 punto 1 del “Patto sui diritti civili” ratificato da L.n.881/1977) è imposto ad ogni funzionario dello Stato ed il suo “Capo dello Stato” per primo di abrogare e non applicare in ogni caso ogni legge italiana in contrasto con le ordinanze e le leggi di istituzioni nazionali venete, poiché ha l’obbligo di rendere effettivi in ogni modo le leggi autodeterminate dai veneti, dando un favore effettivo e una promozione pubblica verso la realizzazione di quelle autonomie di Autogoverno e verso l’autodeterminazione delle nazioni in italia non autogovernate o non godenti delle loro indipendenze politiche a cui hanno diritto. Poiché la legge n.881 del 1977 è una legge votata e ratificata dalla repubblica italiana (“pacta sunt servanta”) l’obbligo incombente sul funzionari costituisce un obbligo giuridico internazionale di dover fare dei funzionari dello Stato italiano e del Suo Capo e di ogni parlamentare della Repubblica, dovendo essi applicare in ogni caso le le leggi venete in sostituzione delle leggi italiane, altrimenti compiendo atto eversivo della costituzione italiana e penalmente rilevante;
7. Il popolo veneto (art.2 L.n.340/1971) ha diritto di “disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali” (art.1.2 L.n.881/1977) e i veneti possono decidere “del loro statuto politico” (art.1.1) e possono perseguire “liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale” (art.1.1), infatti l’articolo 1 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici” per intero dice “1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. – 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. “;
8. il diritto di Autogoverno del Popolo Veneto riconosciuto dal suddetto articolo 2 della L.n.340 del 1971 ed il diritto di autodeterminazione dato dal “Patto sui diritti e civili e politici ” recepito dalla Repubblica Italiana con la L.n.881 del 1977 hanno posto in essere un soggetto di diritto sovrano dotato di potestà che la legge elenca, e questa Persona Giuridica è il “popolo vento”, e le sue facoltà e i suoi diritti sono, evidentemente, cosa diversa dai singoli componenti esseri umani che ne danno costituzione, e questo soggetto attivo è internazionalmente sovrano e protetto dallo Statuto delle Nazioni Unite, dove “popolo” e “nazione” sono la stessa nozione nel diritto internazionale e quindi per l’art.10 Cost., anche in Italia;
9. al popolo veneto è data la libertà politica di stabilire un proprio statuto e perseguire liberamente il proprio sviluppo, il che comprende il diritto di unirsi o distaccarsi dall’unione con altre nazioni;
10. il popolo veneto, fatto nella realtà di oltre 7 milioni di persone, è giuridicamente costituito almeno da Loris Palmerini, nato a Padova il 29 luglio 1968, e da Franceschi Luciano, nato a Borgoricco (PD) il 26 maggio 1959, entrambi figli di veneti stanziali da almeno 5 generazioni, che si sono dichiarati di nazionalità veneta e “popolo veneto” il a Borgoricco il 24 luglio 1999 e dunque il popolo veneto risulta costituito e rappresentato da Palmerini Loris e da Franceschi Luciano che che lo rappresentano come figli della patria unitamente secondo regole interne di autogoverno
11. il 27 luglio 1999 il popolo veneto ha istituito a Borgoricco (PD) la “Lista dei Cittadini veneti” che è la lista che elenca, come il secolare “libro d’or”, i Cives Veneti, ossia i cittadini di nazionalità veneta che lo Stato Italiano non ha mai censito così come non lo fece la monarchia;
12. esistono centinaia di persone registrate nella “Lista dei cittadini veneti” che si sono dichiarate di nazionalità veneta e parte del popolo veneto acquisendo la cittadinanza veneta, oltre che possederne per lo più un’altra, essendo un diritto di coloro che sono di nazionalità veneta indipendentemente dal cittadinanza già posseduta, poiché la cittadinanza veneta è un diritto anche economico e politico che protrae dagli avi e si estende agli eredi;
13. il 27 luglio 1999 in Borgoricco di Padova, ai sensi dell’art.2 della L.n.340/1971 è stato iniziato “l’autogoverno dea parte del popolo veneto competente, diritto che anche se mai esercitato fino ad allora nulla toglie alla loro validità legale e costituzionale come dei diritti nazionali dei cittadini veneti;
14. come è stato definito dai costituenti “l’autogoverno del popolo veneto” è anche il “Governo del Popolo Veneto” autodeterminato ai sensi dei patti internazionali recepiti dalla L.n.881 del 1977;
15. il Governo del Popolo Veneto ha sovranità politica, amministrativa e legislativa sul territorio dell’Italia della ex Veneta Repubblica Serenissima;
16. l’art.10 della Costituzione Italiana obbliga la Repubblica Italiana a conformarsi ai patti internazionali di cui alla L.n.881/1977 che garantiscono ai veneti la piena indipendenza in tutti i sensi, con il diritto di indipendenza come Stato autonomo e sovrano e nella forma politica solo da essi stessi voluta obbligando la Repubblica italiana a prendere ogni misura necessaria alla realizzazione di tale diritto ai sensi del detto punto 3 articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici” reso esecutivo con l’art.2 L.n.881/1977″;
17. il 04 settembre 2000 è stato eletto il parlamento nazionale veneto secondo diritto di autogoverno e autodeterminazione sopra indicati, le elezioni furono pubbliche e pubblicizzate in tutto il territorio nazionale veneto, furono rese pubbliche nei mass media e nei giornali, dalla televisione RAI regionale oltre che da quotidiani di ampia tiratura, ogni avente diritto poteva votar, le elezioni si svolsero senza contestazioni secondo le leggi internazionali nemmeno successivamente e hanno per tanto valore di legge costituzionale per chiunque sia nel territorio nazionale veneto;
18. eventuali violazioni di diritti elettorali nelle elezioni del 04/09/2000, per altro non denunciate, sono imputabili alla mancanza di collaborazione, per altro dovuta, da parte delle amministrazioni uscenti dello Stato, Regioni e Prefetture per prime, in violazione della legge n.881/1977, che hanno, come da documentazione processuale, ostacolato le elezioni nazionali venete in attentato alla costituzione;
19. le elezioni amministrative del 7 aprile 2002 vedono l’elezione diretta di oltre 3000 cariche sul territorio, compresi magistrati, prefetti questori, Commissari del Governo, direttori ecc. (vedi decreto 05/12/2001 del Governo del Popolo Veneto);
20. il Tribunale del Popolo Veneto è l’Autorità Giudiziaria (A.G.) l”Autorità de Justisia” che è stata istituita direttamente dal popolo veneto in Borgoricco di Padova in data 26 settembre 1999, ossia autodeterminata dai cittadini italiani di nazionalità veneta con cittadinanza veneta ai sensi dei patti resi esecutivi dalla legge n.881/1977;
21. fino al momento della costituzione del Tribunale del Popolo Veneto la Repubblica è stata inadempiente e carente di una legge che vedesse il popolo veneto partecipe come dovuto dall’art.102 della Costituzione che prevede la partecipazione del popolo alla giustizia, pertanto il Tribunale del Popolo Veneto è di rilievo costituzionale ed il suo riconoscimento è dovuto anche da parte degli organismi costituzionali di autogoverno della magistratura come il CSM e le altre corti;
22. il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Padova nel decreto n.21/2000 reg.ist. l.n.165/1998 del 09/03/2000 ha riconosciuta nella legge la piena legittimità del “Tribunale del Popolo Veneto”, mentre il presidente del Tribunale di Padova ha ricevuto un ricorso in merito presentato da Lando Massimo il 27/02/2002;
23. per l’art.24 Cost la legge penale non può essere retroattiva stabilendo come reato ciò che non lo era a quel tempo e pertanto le Istituzioni che i Veneti hanno nel frattempo costruito sono e saranno permanenti e tali azioni non potranno essere punite retroattivamente nemmeno se continuate in futuro;
24. il popolo veneto (art.2. L.n.340/1971) e il popolo Sardo (art.29 RD istituzione regione Sardegna) sono previsti come entità giuridiche esistenti ed autonomamente dotate di potestà politiche, giuridiche economiche e sociali dati dalla L.n.881/1977, e tali entità cioè i popoli riconosciuti hanno diritti sovrani sopra lo Stato compresi quelli di vedere modificata e abrogata ogni norma dello Stato che risulti in conflitto con il loro autodeterminarsi e autogovernarsi, compresa la Costituzione della Repubblica;
25. risulta inammissibile ed incostituzionale ogni provvedimento preso da funzionari ed ogni legge di enti dello Stato italiano (parlamento compreso) se in contrasto a direttive o ordinanze delle autorità autodeterminate dal popolo veneto, in quanto provvedimenti o leggi viziati nella forma e nella legittimità e nella costituzionalità, oltre che nella opportunità;
26. nel territorio nazionale veneto anche il Capo dello Stato italiano non ha alcuna legalità o legittimità, autorità o potere e ha l’obbligo scritto nelle leggi della Repubblica italiana di rispettare le leggi e le ordinanze delle Autorità di autogoverno del popolo veneto, specialmente nel modo stabilito nei patti di cui alla legge n.881 del 1977;
27. il territorio nazionale dei veneti dove la sovranità appartiene agli stessi anche dove essi sono rimasti solo una minoranza è un territorio molto più ampio di quell’ente territoriale dello Stato Italiano chiamato “Regione veneto” la quale più volte ha modificato e ridotto i suoi confini nel corso dei recenti anni;
28. il territorio nazionale Veneto attualmente di fatto sotto amministrazione dello Stato Italiano, è composto dalle province originalmente venete lasciate nel 1866 al Regno d’Italia dalla amministrazione Francese: dello Stato Lombardo-Veneto, quindi, sono venete le province di Belluno, Bergamo, Brescia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza e le città di Crema e Monfalcone, perché tutte della Serenissima alla data del 1797 e già prima da secoli, quindi storicamente e nazionalmente venete;
29. poiché nel plebiscito del 1866 i veneti hanno dato il loro consenso “al Regno d’Italia sotto il governo monarchico costituzionale di Re Vittorio Emanuele II e suoi successori” ossia a farsi governare dalla Monarchia dei Savoia e dai loro discendenti maschi, attualmente assenti, non essendo lo Stato Italiano un successore di Re Vittorio Emanuele II per tanto lo Stato Italiano è privo di legittima successione giuridica con la Monarchia in tutti i territori del Regno Lombardo-Veneto preso in amministrazione dal Re Vittorio Emanuele e divenuto 1 degli Stati di S.M. il Re d’Italia, sotto la riserva giuridica dei trattati che le popolazioni fossero debitamente consultate, con la conseguenza che nel territorio nazionale veneto lo Stato Italiano non ha alcuna legittima presenza e non può esibire documentazione legale che comprovi la sua legittima presenza o amministrazione;
30. le popolazioni del lombardo-veneto hanno una sovranità già riconosciuta nei trattati di cessione al Re Vittorio Emanuele II e dunque tale sovranità è da rispettarsi per l’unione allo Stato Italiano mai richiesta né approvata;
31. secondo quanto riportato nel libro di Ettore Beggiato “La grande Truffa” Edizioni universitarie Venezia, il plebiscito del 1866 nel territorio del Regno Lombardo-Veneto é mancante del requisito della “libera espressione delle popolazioni interessate” richiesta dal trattato di cessione dall’Austria al Regno d’Italia, oltre che essere stato svolto con la presenza di soldati italiani che votarono al posto dei veneti che militarono per l’Austria come detto da Serraglia Valerio il 21/02/2002 su Antenna 3 Nord-Est;
32. la Costituzione non può essere richiamata quale limite invalicabile all’autodeterminazione, nemmeno quell’art.5 sulla unicità della Repubblica poiché ogni limite deve essere eliminato per rendere effettivo il diritto di autodeterminazione così come previsto dai patti internazionali resi esecutivi dalla L.n.881/1977, oltre ad essere lo stesso art.5 Cost a dare ai veneti il diritto di autonomia che ci viene negato non avendo noi fatto altro che invocare il diritto di autogoverno sotto vigilanza ONU;
33. la attuale Costituzione Repubblicana del 1947 non è mai stata ratificata dai popoli italiani (il popolo sardo è riconosciuto da prima della costituzione come le popolazioni del Lombardo-Veneto);
34. in seguito all’autodeterminazione del popolo veneto che dallo Stato Italiano deve essere promossa come da L.n.881/1977 e come da Trattato di Helsinki sul territorio nazionale veneto lo Stato Italiano non ha alcuna potestà né ora né mai in quanto l’amministrazione di fatto di territori non dà mai diritto alla usucapione nel diritto internazionale fin dai tempi della “Magna Charta”;
35. lo STATUS GIURIDICO ATTUALE DEL TERRITORIO NAZIONALE VENETO risulta essere quello di un territorio parte del non ancora defunto Regno del Lombardo-Veneto, Stato che doveva essere amministrato dai successori dei Savoia fino al 1971;
36. il territorio nazionale dei veneti è ora giuridicamente sotto amministrazione autonoma e di autogoverno del popolo veneto l’art.2 L.n.340/1971 esercitato dal “Governo del Popolo Veneto” istituito dai veneti in base ai “patti internazionali” ratificati dalla Repubblica Italiana con L.n.881/1977;
37. in quanto “popolo” e “nazione” sono la stessa nozione nel diritto internazionale i veneti possono decidere di dichiarare un loro Stato o una loro Repubblica secondo lo Statuto dell’ONU ed in base alle libertà riconosciute dalla L.n.881/1977, ed in quanto venete anche le popolazioni del lombardo-veneto possono far parte di uno stato veneto, come tutte le discende venetiche del nord-italia;
38. il Governo del Popolo Veneto non ha fatto la scelta di dichiararsi Repubblica indipendente come invece fecero i Serenissimi del 1997, e non può essere imputato di reato di attentato all’unità della Repubblica dato che il territorio nazionale veneto resta ancora territorio della Repubblica Italiana per volontà dell’autogoverno;
39. tutti i sedicenti veneti sono stati convocati per il 04 giugno 2000 in Tribunale del Popolo Veneto dove c’è stata la autodeterminazione della Costituente per uno “Stato Veneto” nella Repubblica Italiana con intesa di proclamazione di piazza ad opera di migliaia di agenti di polizia veneta e la Costituente non coincide con le entità di autogoverno né con il Tribunale né con il Governo del Popolo Veneto;
40. lo Stato Italiano non è e non coincide con la Repubblica Italiana, così come è dimostrato dalla esistenza dei Comuni di Livigno e Campione che sono di nazionalità non italiana e dall’esistenza di governi locali autonomi nei limiti della Costituzione che generano legislazioni differenti da quelle dello stato italiano, come le Province autonome di Trento e Bolzano che agiscono nell’ordinamento internazionale in maniera autonoma rispetto allo Stato Italiano, recependo prima o diversamente da esso le leggi della Comunità Europea (vedi sent. Cort.Cost e art 117 Cost. ) ed il precedente costituzionale rende evidente che lo Stato Italiano e la Repubblica Italiana non sono la stessa entità giuridica: la Repubblica Italiana è una entità giuridica fatta di tante personalità Giuridiche autonome, ed essa comprende, fra le molte, oltre allo Stato Italiano anche i singoli esseri umani in parità (Repubblica con il rispetto della legge anche per lo stato (c.d. “Stato di diritto”) democratico e rispettoso dei diritti umani art.(2 Cost.) della sovranità del popolo (art.1 Cost.) delle minoranze linguistiche (art.6 Cost.) che promuove e favorisce le autonomie (art.5 Cost.) secondo l’ordinamento internazionale (art.10 Cost.) riconosciuto dagli altri paese della Comunità internazionale e la sovranità di origine internazionale spetta ad ogni nazione, anche se parte della Repubblica Italiana, indipendentemente dalla Costituzione; la Repubblica italiana non è uno Stato e non coincide con lo Stato Italiano, così come non è uno Stato l’Unione Europea;
41. il territorio nazionale veneto ha uno status giuridico simile a quello dei comuni di Livigno e Campione, ossia territorio della Repubblica ma NON territorio dello Stato Italiano, ossia autogovernato e territorio non soggetto ad IVA italiana ma soggetto ad imposta come Stabilito dall’Autogoverno del Popolo Veneto;
42. il GOVERNO DEL POPOLO VENETO è per legge veneta gestito da un presidente eletto dall’ASENBLEA DEI MENBRI (Parlamento nazionale veneto);
43. le istituzioni nazionali venete usano il simbolo della Repubblica Italiana nelle carte intestate, così come la bandiera con un Leone della Veneta Repubblica e se l’uso del simbolo della Repubblica Italiano è reato (per singoli, partiti e movimenti politici) la Magistratura Italiana ha già valutato l’Autogoverno come Istituzione che può invece usarlo legalmente e riconosce che l’uso consuetudinario da parte delle Autorità di Autogoverno del simbolo della Repubblica Italiana non è reato di uso illegittimo né penalmente rilevante (Procura della Repubblica di Padova fascicolo NR. 10134/01);
44. numerose e particolareggiate e lunghe indagini della Magistratura Italiana (Brescia, Milano, Padova, Gorizia, Trieste ecc.) sotto la direzione del dott. Cherchi Bruno della Procura della Repubblica di Padova nel fascicolo NR. 10134/01 hanno dimostrato la legalità dell’agire delle istituzioni nazionali venete ;
45. il dott. Cherchi Bruno ha riconosciuto che NON ESISTONO ILLEGALITÀ da parte dell’agire di autogoverno e di autodeterminazione dei veneti e delle loro istituzioni, e sono state riconosciuti legali e non costituenti sovversione dello Stato Italiano gli atti di emissione di ordinanze di decolonizzazione date ai Prefetti, il rilascio di permessi di soggiorno, l’uso del simbolo della Repubblica Italiana, l’indizione delle elezioni, atti posti in essere da parte di funzionari delle istituzioni venete autodeterminate;
46. verificata la legalità del Governo del Popolo Veneto ed i suoi poteri di controllo del territorio come il rilascio dei permessi di soggiorno, la magistratura italiana ha riconosciuto (Proc.Rep. Padova NR. 10134/01) anche il potere di indire elezioni del Governo del Popolo Veneto che infatti ha già indetto nel 2000 le elezioni dell’Assemblea Nazionale veneta, e tale atto e le stesse elezioni sono state riconosciute come “NON COSTITUENTE REATO”;
47. L’assemblea nazionale veneta eletta nel 2000 hanno messo Franceschi Luciano a Capo del Governo nazionale Veneto (Governo del Popolo Veneto);
48. LEGALI SONO LE ISTITUZIONI DI AUTOGOVERNO CHE SONO SOVRANE NEL TERRITORIO NAZIONALE VENETO e per tanto illegale fu l’agire dei molti militari italiani che nel 2000 setacciarono i Comuni mirando ad impedire che essi eseguissero gli ordini della legittima autorità di autogoverno;
49. per l’art.24 Cost la legge penale non può essere retroattiva stabilendo come reato ciò che non lo era a quel tempo e pertanto le Istituzioni che i Veneti hanno nel frattempo costruito sono e saranno permanenti e tali azioni non potranno essere punite retroattivamente nemmeno se continuate in futuro;
50. avendo il “Tribunale del Popolo Veneto” “tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta gli riconosce.” e dovendo il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza nella piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo veneto ed agire in sua difesa;
51. il 05 dicembre 2001 il Governo del Popolo Veneto, per mano di Firmato Franceschi Luciano (Presidente del Governo) Bulla Paolo (Ministro) Cardin Stefano (Ministro) ha indetto per il giorno 07/04/2002 le elezioni per la prima volta o per il rinnovo delle cariche istituzionali di Commissario di Governo alla regione, Presidente della Regione, Prefetto, Questore, Presidente della Provincia, Sindaco, Presidente del Tribunale Civile o Penale ed ogni altro tribunale, Presidente di Sezione di Tribunale, Procuratore Capo, Procuratore Regionale, Presidente della Corte dei Conti Regionale, Magistrato alle Acque, Presidente o Direttore dell’Ufficio delle Entrate, Direttore Generale di Ospedale o di Azienda Ospedaliera, Comandante in Capo di Regione di ogni forza Armata, Capo della Polizia Nazionale Veneta, Presidente dell’Autogoverno del Popolo Veneto, elezioni che si svolgono in tutto il territorio nazionale veneto, quindi anche nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e le altre nuove province. Sono per tanto comprese le regioni lombarda e friulana, per quanto di competenza nazionale;
52. in data 22 Febbraio 2002 è stato comunicato alle Prefetture sul territorio veneto che il 7 aprile 2002 vi sarà l’elezione del Sindaco Metropolitano dell’area Metropolitana di Venezia, ossia della macro regione con autonomia fiscale e di governo del territorio prevista dalla legge italiana n.142 del 1990 ed istituita dalle autorità di Governo competente territorialmente per legge, poiché nella legge n.142/1990, Venezia è il capoluogo di tutto il nord est Italia, e comprende quindi il Veneto e le Venezie, il Friuli e la Giulia, il Trentino A.A., ma per combinazione con l’art.2 della L.n.340/1971, anche Bergamo, Brescia e Crema, in quanto appartenenti al territorio storicamente veneto al 1797, territorio passato sotto Napoleone, Austria e lasciato alla Monarchia italiana con il plebiscito del 1866 in forma di Regno Lombardo-Veneto di nazionalità veneta. Il Sindaco Metropolitano previsto dalla legge n.142/1990, sarà, appena eletto, il governatore della Macro Regione “Area Metropolitana di Venezia” prevista dalla Legge secondo l’orientamento popolare dato dal referendum consultivo sul federalismo del 2001verso le macro regioni. Il Sindaco Metropolitano sostituirà nei poteri e nelle funzioni i Presidenti delle Regioni e le amministrazioni delle regioni interessate, essendo di fatto e di legge, un Super Governatore con facoltà e libertà giuridiche e politiche di molto superiori ai Governatori delle Regioni, che tutt’al più diventeranno suoi esecutori di dipartimento; il Sindaco sarà sottoposto al Controllo del Commissario del Governo della autorità di Autogoverno del Popolo Veneto poiché il Sindaco Metropolitano, pur essendo un Super Governatore, sarà tuttavia costretto dalla legge ad applicare il trasferimento dei poteri ai Comuni veneti che diventeranno il vero luogo del potere effettivo e di autonomia fiscale, ma che potranno conferire o istituire delle Province in qualità di consorzi di comuni facendo delle Province delle vere autonomie fiscali sul modello di Trento e Bolzano, ma più autonomi ed autogovernate;
53. nei termini della L.n.142/1990 le Regioni potevano istituire le Aree Metropolitane, autonome nei tributi, entro 1 anno dall’entrata in vigore della Legge stessa, ed il termine fu ulteriormente spostato al 17 novembre 1994 senza risultati, anche perché le regioni dovevano in questo senso decretare la loro stessa fine, suicidandosi politicamente con tutti i loro consiglieri e parlamentari molto ben pagati. Così le amministrazioni Regionali che si dovevano auto-abrogare ed il Governo italiano che doveva rinunciare al controllo del territorio attraverso le regioni, non hanno nemmeno tentato di istituire le aree metropolitane, e non avendo dichiarato le elezioni entro i 4 anni previsti hanno perso il diritto di indire le elezioni che è ora andato alla autorità locale che ne ha il potere per legge, ossia l’Autogoverno del Popolo Veneto (ART.2 L.n.340/1971) dotato delle potestà politiche che il Popolo Veneto gli ha dato in base alla L.n.881/1977;
54. L’Autorità “Autogoverno del Popolo Veneto” art.2 L.n.340/1971 è stata istituita dalla Assemblea Costituente Veneta con il potere costituzionale previsto dall’articolo 117 Costituzione in vigore nel 1970, e quella assemblea ha riconosciuto l’esistenza del “Popolo Veneto” ed il suo diritto di Autogoverno (art.2 L.n.340/1971), legge “regionale” divenuta legge della Repubblica approvata e votato dal Parlamento Italiano come da art.123;
55. l’Autogoverno del Popolo Veneto (art.2 L.n.340/1971) esercitato dal “Governo del Popolo Veneto” che è ora il titolare delle potestà politiche dell’Autogoverno e regionali poiché il Popolo Veneto gliele ha date in base alla L.n.881/1977 (diritto di autodeterminazione dei popoli e diritti politici delle autorità di autogoverno/autodeterminazione), e secondo le leggi venete il Governo del popolo Veneto ha decretato la elezione del sindaco metropolitano con il decreto 06/10/2001, regolarmente pubblicato;
56. Il Governo del Popolo Veneto è l’autorità che esercita l’ “autogoverno del popolo veneto” di cui all’art.2 della Legge Cost. n.340/1971 ed è politicamente rappresentato ad-interim dal Presidente Franceschi Luciano, eletto nel 2000 in conformità alla legge n.881/1977, con elezioni pubbliche e democratiche, mentre il presidente dell’Autogoverno stesso verrà eletto il 07 aprile 2002;
57. nella potestà politiche ed in azione suppletiva e correttiva delle altre amministrazioni il Governo del Popolo Veneto ha dato attuazione alle disposizioni costituzionali e della legge n.142/1990, e così facendo ha fatto rientrare nella costituzionalità le amministrazioni dello Stato inadempienti che erano in “carenza di azione” e minavano la legalità e lo Stato di diritto delle Istituzioni repubblicane;
58. in data 22 febbraio 2002 agendo ancora in azione suppletiva e correttiva delle altre amministrazioni il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto ha dato attuazione alle disposizioni costituzionali e della legge n.142/1990 agendo quale funzionario di fatto, e così facendo ha fatto rientrare nella costituzionalità le amministrazioni dello Stato inadempienti che erano in “carenza di azione” e minavano la legalità e lo Stato di diritto delle Istituzioni repubblicane;
59. dato lo svolgimento delle elezioni, chi impedisse in qualche maniera lo svolgimento di queste elezioni del 7 aprile 2002 commetterebbe un disconoscimento dell’operato della magistratura italiana che ha riconosciuto legalità alle istituzioni di Autogoverno, ma anche della magistratura Veneta quindi agendo in una eversione costituzionale di poteri della Repubblica dentro e fuori del territorio nazionale veneto poiché infatti è fatto obbligo alle istituzioni uscenti (sindaci, prefetti, regioni, province, magistrature ecc.) e ai mass media ( giornali, televisioni, radio ecc.) la massima pubblicità di queste elezione, ed il massimo di promozione così come è sancito dalla L.n.881/1977 all’art.1.3 e all’art. 2.2;
60. l’ostacolo e la non osservanza delle disposizioni delle Autorità di Autogoverno e delle elezioni risultano essere reato penale grave delle singole persone, i cui danni verranno pagati anche con grosse multe ed eventuale detenzione delle singole persone che commettono il reato, senza riguardo al motivo per cui agiscono o secondo quali ordini “superiori” agiscono, trovandosi essi nel dilemma del soldato nazista che non deve eseguire un ordine razzista e contrario a Costituzione;
61. Il diritto di elezione e l’obbligo di ciascuno di promuoverle sono sanciti dalle leggi n.881/1977, art.2 L.n.340/1971, L.n.142/1990, oltre che dagli articoli costituzionali n.1,2,6,10,11,101 ed altri;
62. le elezioni del 07 aprile 2002 si svolgono secondo il regolamento di attuazione emesso dal Presidente del Tribunale del popolo veneto in base al decreto 05/12/2001 del Governo del Popolo Veneto;
63. le istituzioni autodecise (autodeterminate ) dai veneti non possono essere cancellate da organismi Italiani e la Repubblica Italiana con le sue emanazioni territoriali (regioni, province, comuni, enti locali, prefetture, tribunali ecc.) che anzi devono promuovere con il massimo delle risorse disponibili le istituzioni di autogoverno dei veneti come disposto dei patti internazionali recepiti dalla L.n.881 del 1977;
64. poiché ogni norma emanata dal Governo del Popolo Veneto (leggi,decreti,ordinanze e sentenze) e la giurisprudenza di questo Tribunale del Popolo Veneto (sentenze, ordinanze, decreti del presidente), sono prodotte da istituzioni di autogoverno veneto autodecise dai veneti ai sensi delle leggi internazionali recepite dall’Italia e per tanto emananti istituzioni sovrane sui territori italiani appartenuti alla ex Repubblica Veneta detta la Serenissima (sentenza nr.1 del 25/03/2000 Trib.del Pop.Veneto);

per tanto:

le leggi venete non possono essere derogate o non applicate da alcuna istituzione o persona italiana nel territorio interessato poiché tale deroga sarebbe una violazione dei diritti umani protetti dall’art.2 Costituzione e di fatto sarebbe la eversione della Costituzione Italiana e costituirebbe atto di guerra dello Stato Italiano a danni delle sovrane istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto e per lo Stato Italiano hanno il valore di legge della Repubblica Italiana e derogano tutte le sue norme.